Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-06-2013, n. 26812

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. – Con decreto dell’01/03/2012 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria disponeva il sequestro preventivo di quote societarie, conti correnti, depositi a risparmio ed un motoveicolo Honda intestati a M.L., indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e di tentata estorsione aggravata anche ai sensi del D.L. n. 203 del 1991, art. 7.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il Tribunale di Reggio Calabria, un funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento impugnato, con consequenziale statuizione.
2. Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore, avv. L. G., ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
3. Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente eccepisce la nullità dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) procedura in relazione agli artt. 262 ss. e 321 c.p.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies nonchè contraddittorietà di motivazione. Si duole, in particolare, della motivazione con cui il giudice del riesame aveva ritenuto sussistenti i presupposti dell’impugnata misura cautelare.
Motivi della decisione
1. – Com’è fatto palese dalla stessa intestazione del motivo di ricorso, che fa espresso richiamo al vizio di legittimità di cui all’art. 606, lett. e), e come, peraltro, emerge chiaramente dallo sviluppo argomentativo della stessa doglianza, parte ricorrente censura essenzialmente il percorso motivazionale del provvedimento impugnato. Così facendo, formula critiche al processo giustificativo secondo una linea di censura che, tuttavia, non è consentita dall’art. 325 del codice di rito, che limita l’ambito della ricorribilità delle ordinanze emesse ai sensi del precedente art. 324 c.p.p. alle sole ipotesi della violazione di legge.
Nè, d’altronde, potrebbe prospettarsi, nel caso di specie, un’ipotesi di mancanza o di mera apparenza di motivazione, tale, notoriamente, da integrare un vizio siffatto, in quanto il provvedimento de quo è assistito da adeguata motivazione, per quanto erronea od opinabile possa, in ipotesi, ritenersi.
Resta da dire che è inammissibile, per genericità, anche l’ultimo motivo, che lamenta la mancata considerazione dei documenti prodotti in udienza attestanti l’intervenuto dissequestro della stessa ditta, sequestrata nell’ambito di altro procedimento, senza alcuna, idonea, specificazione al riguardo, che consenta di apprezzare la ricaduta di quel provvedimento nella presente procedura.
2. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le consequenziale statuizione dettata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013

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