Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-06-2013, n. 26803

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Mileto assolveva C.J.A. dai reati di cui agli artt. 582, 612 e 594 cod. pen. (perchè aggrediva, picchiandola e colpendola con calci e pugni, C.C.C., cagionandole una malattia nel corpo consistita in "contusioni multiple", giudicate guaribili in giorni 8; la minacciava di morte e la insultava offendendo l’onore e il decoro della stessa, profferendo espressioni ingiuriose), ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 con formula perchè il fatto non sussiste.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il Procuratore Generale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, affidato le ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. Con unico motivo d’impugnazione, il P.G. ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione.

2. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

Sussiste, in verità, il denunciato difetto motivazionale in ragione dell’intrinseca contraddittorietà esistente tra le premesse fattuali del ragionamento del giudicante e le conclusioni cui è pervenuto in termini di proscioglimento. Ed infatti, alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro riscontrate dalle dichiarazioni dibattimentali del verbalizzante e dall’acquisito certificato sanitario, risultava per certo che la stessa parte offesa avesse riportato lesioni personali a cagione della condotta violenta del fratello ubriaco. Del tutto illogicamente e, soprattutto, senza che la dedotta circostanza fosse emersa in processo, il giudice di pace ha ritenuto che tra le parti vi fosse stata una colluttazione con scambio reciproco di colpi (tant’è che lo stesso imputato aveva riportato dei graffi) e che non fosse possibile accertare chi per primo avesse dato luogo all’aggressione.

3. La rilevata contraddittorietà è di tale rilevanza da inficiare l’intero tessuto giustificativo della pronuncia impugnata e da comportarne, pertanto, la nullità, che va dunque dichiarata nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Mileto per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013


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