Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-06-2013, n. 26802

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Piacenza, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di quella stessa città dell’11/11/2008, dichiarava M.O. non punibile per il reato di ingiuria a lui ascritto per reciprocità delle offese e rideterminava, nella misura di giustizia, la pena irrogata per i reati di minacce e percosse, così riqualificato l’originario addebito di lesione personale, in danno di R.E. per i quali lo stesso imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore del M., avv. Enrico Micheli, ha proposto ricorso per cassazione affidato le ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione in relazione alla valutazione delle prove documentali in punto di ritenuta sussistenza oggettiva della condotta di percosse.

Il secondo motivo denuncia identico vizio di legittimità con riferimento all’elemento soggettivo dell’anzidetta condotta delittuosa.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 606, lett. b) per mancata applicazione della norma di cui all’art. 393 cod. pen..

Il quarto motivo deduce identico vizio di legittimità per mancata applicazione dell’indulto.

2. All’esame delle censure di parte ricorrente è, certamente, pregiudiziale il rilievo che dalla comunicazione indicata in premessa risulta che l’imputato è deceduto a (OMISSIS), come da allegata certificazione anagrafica.

3. Pertanto, in mancanza delle condizioni per un più favorevole proscioglimento nel merito, non resta che prenderne atto e far luogo alla declaratoria espressa in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell’imputato.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013
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