Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2012, n. 13260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 3 agosto 2006, comunicata il successivo 20 settembre, il Giudice di pace di Latina dichiarava inammissibile per tardività il ricorso proposto da P.R.M., sia se da reputarsi avverso il verbale della Polizia stradale, in data (OMISSIS), di contestazione immediata della violazione di cui all’art. 148 C.d.S., sia ove da ritenersi contro l’ordinanza di sospensione della patente di guida adottata dal Prefetto di Latina in data 30 marzo 2006 e notificata il 10 aprile 2006.

Il Giudice di pace rilevava, infatti, che detto ricorso era stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione e di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza prefettizia.

2. – Per la cassazione dell’anzidetta ordinanza ricorre P. R.M., affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi di doglianza.

Resistono con controricorso la Prefettura di Latina – UGT ed il Ministero dell’interno, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato.

Motivi della decisione

1.- Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento "alla pretennissione di pronuncia sul motivo del ricorso concernente la ricevibilità del gravame stesso" (art. 112 cod. proc. civ.).

Il ricorrente evidenzia di aver sottoposto alla cognizione del Giudice di pace adito la questione di nullità della notificazione dell’ordinanza di sospensione della patente adottata dal Prefetto di Latina, giacchè eseguita nelle mani di persona non delegata dal destinatario a ricevere le notificazioni di qualsiasi atto, ottenendo cosi conoscenza legale del provvedimento solo in data 3 luglio 2006 e non già in data 10 aprile 2006. In particolare, la notificazione nella data da ultimo indicata era avvenuta presso il domicilio professionale del padre di esso P. a mani di persona diretta dipendente del genitore, "estranea in assoluto a qualunque rapporto con il ricorrente" e, comunque, in un luogo "diverso dalla residenza di quest’ultimo o da qualsivoglia domicilio o recapito che si possa ricollegare ai documenti di circolazione e alla patente di guida". Sicchè, la domanda proposta con il ricorso – soggiunge il ricorrente – "non doveva essere dichiarata inammissibile, e implicava un esame nel merito, il cui oggetto era proprio la tempestività o meno della notifica".

Peraltro, in considerazione della disciplina della notificazione del provvedimento di sospensione della patente, posta dall’art. 218 C.d.S., "confliggerebbe poi con la validità della notifica, sempre nel caso di specie, il fatto che il provvedimento prefettizio non sia stato notificato il giorno successivo all’adozione dello stesso".

1.1. – L’eccezione dell’Avvocatura erariale, da esaminarsi pregiudizialmente, con la quale si assume l’appellabilità della pronuncia oggetto di impugnazione in questa sede, è infondata, giacchè l’ordinanza emessa dal Giudice di pace di Latina in data 3 agosto 2006 e comunicata all’opponente il successivo 20 settembre – e, dunque, soggetta alla disciplina della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 come risultante a seguito delle modificazioni recate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e cioè dal 3 marzo 2006, secondo la regolamentazione transitoria dettata dallo stesso D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 5, – non attiene ad ipotesi di convalida del provvedimento opposto, ai sensi del quinto comma dell’anzidetto art. 23 (che prevede ora il rimedio dell’appello), bensì di declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso in opposizione che, ai sensi dello stesso art. 23, comma 1 è rimasta ricorribile per cassazione.

1.2. – Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, è confezionato in violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 ed applicabile ratione temporis (giacchè, come detto, la pronuncia impugnata in questa sede è successiva all’entrata in vigore del citato D.Lgs. e l’abrogazione dell’art. 366-bis citato, da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 non è retroattiva: Cass., sez. 1, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119), non essendo accompagnato dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto dello stesso quesito. In questo senso è orientata, trattandosi in particolare di mancanza del quesito in relazione a censura espressamente dedotta in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tutta la giurisprudenza di questa Corte (a partire, tra le più risalenti, da Cass., sez. un., 26 marzo 2007, n. 7258, sino a giungere, tra le più recenti, a Cass., sez. 1, 24 novembre 2011, n. 24850).

Peraltro, l’inammissibilità del motivo si coglie anche in ragione del fatto che esso intende veicolare un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e , dunque, un vizio del procedimento – su cui questa Corte è sollecitata come giudice del "fatto processuale" – tramite una denuncia di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e non già attraverso il n. 4 della stessa disposizione (Cass., sez. 3, 4 giugno 2007, n. 12952; Cass., sez. 1, 27 gennaio 2006, n. 1755); ciò a prescindere, in ogni caso, dalla considerazione che l’adito giudice di pace si è espresso proprio sulla validità ed efficacia della notificazione che si postula invalida, sicchè neppure sarebbe ipotizzabile una omessa pronuncia sul punto.

2. – Con il secondo mezzo è denunciato vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorrente, nel ribadire di aver fatto opposizione sia avverso l’ordinanza prefettizia, che contro il verbale di contestazione dell’infrazione (adducendo, peraltro, che "non risulta che gli sia stata notificata o comunque comunicata alcuna contestazione brevi manu"), si duole del fatto che, ove anche si possa ritenere che il Giudice di pace "avesse ravvisato la perfezione della notifica", la pronuncia impugnata è del tutto carente di motivazione al riguardo, nonostante la contestazione sul punto mossa con il ricorso in opposizione.

2.1. – Anche il motivo in esame è inammissibile.

Con esso si denuncia un vizio di motivazione della pronuncia impugnata (riconducibile, dunque, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), senza che la censura sia, però, corredata – come ancora una volta imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – dal c.d. quesito di fatto e cioè da apposito momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che consenta alla Corte di comprendere, in modo immediatamente percepibile, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (v. , tra le altre, Cass. , sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603 e, più di recente, Cass., sez. 3, 30 dicembre 2009, n. 27680, nonchè Cass., sez. 5, 18 novembre 2011, n. 24255).

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna R.M. P. al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti Ministero dell’interno e Prefettura di Latina – U.G.T., che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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