Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2012, n. 13259

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Svolgimento del processo
1. – Il Giudice di pace di Bari, con sentenza del 27 febbraio 2006, accoglieva l’opposizione proposta da F.M. avverso la cartella, emessa dalla X Puglia S.p.A., per il pagamento di Euro 438,78 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie in favore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bari, disponendone l’annullamento e compensando per intero le spese di lite.
A fronte di una pluralità di motivi di opposizione, il giudice di pace – respingendo le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambe le parti opposte e di inammissibilità del giudizio avanzata dalla C.C.I.A. per esser stata l’opposizione proposta ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, anzichè con le forme e le modalità di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. – riteneva fondato quello relativo alla dedotta mancata preventiva valida notificazione sia del verbale di accertamento, che dell’ordinanza-ingiunzione, assumendo (sulla scorta dell’insegnamento dato da Cass. 12 maggio 2005, n. 10021) che "la ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa"; prova che doveva essere fornita dal mittente, non essendo a tal fine sufficiente la produzione degli avvisi postali di ricevimento. Ad avviso del giudice di merito, un siffatto orientamento si mostrava maggiormente coerente con la ratio dell’art. 2697 cod. civ., giacchè poneva a carico del mittente la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, "rappresentato dal contenuto dell’invio", così da attuare una razionale ed equa "distribuzione dei carichi probatori", al contempo sollevando il destinatario dal dover fornire una prova negativa. Peraltro, lo stesso indirizzo giurisprudenziale era rispondente ai "principi generali in materia di gerarchia delle fonti di prova" e, segnatamente, a quello "della prevalenza delle prove costituite sulle prove costituende", potendo il mittente precostituirsi prova certa del contenuto della busta, a tal fine potendosi avvalere della notificazione ex art. 137 cod. proc. civ., mentre il destinatario per provare il contrario avrebbe dovuto far ricorso a "prova testimoniale o per presunzioni".
2. – Per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Bari ha proposto ricorso la C.C.I.A. di Bari, affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi di censura.
La X. (già X Puglia S.p.A.) e M.F., ritualmente intimati, non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1. – Con il primo mezzo si denuncia vizio di motivazione i sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1.
La ricorrente Camera di commercio, pur convenendo con la decisione del giudice di pace in ordine alla sussistenza di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario del servizio di riscossione nel giudizio di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 si duole del rigetto delle eccezioni pregiudiziali – di inammissibilità e carenza di legittimazione passiva – avanzate in detto giudizio in riferimento ai primi sei motivi di censura dell’opponente, tutti concernenti "la ritualità della cartella esattoriale e deducibili solamente nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.". Difatti, il giudice barese, avendo accolto il solo motivo di opposizione concernente la omessa notifica del verbale di accertamento e dell’ordinanza-ingiunzione, ha ritenuto in motivazione assorbite tutte le altre sei censure dell’opponente, omettendo di pronunciarsi sulle stesse, ma in dispositivo ha poi "rigettato sic et simpliciter le eccezioni pregiudiziali" spiegate da essa C.C.I.A., senza circoscrivere tale statuizione alle eccezioni relative al motivo di opposizione accolto. Di qui, pertanto, l’omessa motivazione sul fatto controverso e decisivo riguardante il contenuto delle prime sei censure esposte nell’opposizione a cartella esattoriale, rispetto al quale la C.C.I.A. ha incentrato le proprie eccezioni pregiudiziali, con conseguente interesse ad impugnare il relativo capo di sentenza per evitare che su di esso si formi giudicato.
2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 del combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 6, e art. 4, comma 3, della L. n. 890 del 1982, nonchè dell’art. 2697 cod. civ..
La ricorrente deduce la specificità del caso deciso dalla pronuncia invocata su cui si fonda la sentenza impugnata, concernente una fattispecie di cessione di credito, che poneva un problema di valore probatorio dell’avviso di ricevimento delle lettere raccomandate nei rapporti tra privati, là dove la fattispecie in esame è puntualmente regolata, quanto alla comunicazione ed alla conoscenza del verbale di contestazione e dell’ordinanza-ingiunzione, rispettivamente dalla L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18 il buon esito della notificazione dei quali è stato dimostrato in giudizio con la produzione dell’avviso di ricevimento di ciascun atto. Sicchè, il giudice di pace avrebbe violato pure la regola sulla distribuzione dell’onere probatorio, da reputarsi assolto da parte della Camera di commercio con la produzione degli avvisi di ricevimento che, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4 costituiscono prova dell’avvenuta notificazione.
3. – Deve essere scrutinato, per priorità logica, il secondo motivo di ricorso, il quale va accolto, giacchè fondato.
3.1. – Anche se la prospettazione della parte ricorrente sembra preoccuparsi più che altro della avvenuta notificazione degli atti, esso si può pianamente interpretare come effettivamente volto a contrastare la affermata necessità che sia il mittente a dover provare la conoscenza effettiva dell’atto notificato, e ciò perchè con esso si intende contrastare il principio giurisprudenziale su cui è fondata la decisione impugnata e si opera, al tempo stesso, un espresso richiamo anche alla conoscenza degli atti.
Nella specie, dunque, non è in discussione la validità delle notificazioni adottate dalla C.C.I.A., ma proprio la asserita mancata conoscenza del contenuto del plico da parte del destinatario di dette notifiche, nonostante sia pacifico che esso sia stato consegnato, come attesta la stessa sentenza impugnata là dove richiama la produzione in giudizio degli avvisi postali di ricevimento degli atti notificati dall’amministrazione pubblica.
3.2. – Ciò premesso, occorre considerare che la notificazione a mezzo posta degli atti (a carattere "sostanziale", ossia non aventi natura processuale) che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo (come nella specie) è prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile (e, tra queste, anche all’art. 149) ovvero, direttamente, alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (nel caso dell’ordinanza-ingiunzione di cui al citato art. 18). Di qui, la previsione – sia da parte dell’art. 149 cod. proc. civ., che della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 – di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell’atto notificato allorchè (copia di) esso giunga all’indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l’avviso di ricevimento, che conchiude il procedimento notificatorio.
Si tratta, dunque, di un procedimento strumentale alla conoscenza dell’atto da parte del destinatario che offre, proprio a tal fine, le maggiori garanzie possibili (così anche Cass., sez. 2, 6 ottobre 2010, n. 20482) e che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell’atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall’art. 1335 cod. civ., ma con valenza più generale, per cui l’atto ricettizio si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo.
Quanto, poi, alla prova contraria che lo steso destinatario dell’atto è tenuto a fornire ("se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia", recita lo stesso art. 1335 cod. civ. per gli atti negoziale ricettizi), essa si correla, per l’appunto, alla presunzione legale di conoscenza dell’atto che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente e consolidata di questa Corte, è estesa al contenuto proprio dell’atto (tra le tante, si veda Cass., sez. 3, 24 novembre 2004, n. 22133 e Cass., sez. lav., 3 luglio 2003, n. 10536, su fattispecie nelle quali era contestato che il plico notificato non contenesse alcunchè o, comunque, una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente).
Deve, però, esser rimarcato che, nel caso in esame, la conoscenza legale è ancor più vividamente esaltata dalle formalità del procedimento notificatorio degli atti prodromici all’irrogazione della sanzione amministrativa o della stessa sanzione, attenendo a copia notificata di un atto del quale, di norma, è attestata la corrispondenza all’originale, con conseguente aggravio dell’onere probatorio del destinatario ove si tratti di attestazione proveniente da pubblico ufficiale assistita da fede pubblica.
3.3. – Dunque, la sentenza impugnata si è posta in contrasto con il principio di conoscenza legale, da parte del destinatario, del verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza-ingiunzione ove ritualmente notificati a mezzo di servizio postale (come attestato dai rispettivi avvisi di ricevimento), che esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell’atto notificato.
4. – L’accoglimento del motivo scrutinato comporta l’assorbimento dell’altro mezzo proposto, giacchè esso attiene al rigetto delle eccezioni pregiudiziali avanzate dall’ingiungente avverso i motivi di opposizione del M. che il giudice di pace in parte non ha esaminato.
Sicchè, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e disposto il rinvio al Giudice di pace di Bari, altra sezione, che si atterrà al principio sopra enunciato nell’esame della corrispondente doglianza dell’opponente. Il giudice del rinvio, all’esito del giudizio dinanzi a sè, dovrà provvedere anche al regolamento delle spese del presente grado.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Giudice di pace di Bari, altra sezione, che provvederà anche la regolamento delle spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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