Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-06-2013, n. 26799

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza del 28/02/2006 con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato S.V. colpevole dei reati di cui agli artt. 110 e 624 bis c.p., art. 61 c.p., n. 5 e art. 625 c.p., n. 2 (sub A) perchè, in concorso con due complici, dopo essersi introdotto nell’abitazione di D.P.M. utilizzando il mezzo fraudolento consistente nel presentarsi alla stessa come appartenenti ad una non meglio precisata associazione di volontariato, si era impossessato della somma contante di Euro 1200,00, di numerosi monili in oro e di altri risparmi, oggetti che venivano sottratti materialmente da altro complice non identificato, mentre lo S. e la donna che era con lui intrattenevano con domande la parte offesa; con l’aggravante di aver commesso il fatto approfittando dell’età avanzata della vittima nonchè usando il mezzo fraudolento consistente nel presentarsi come assistenti sociali volontari (sub A); e di cui agli artt. 110, 56 e 624 bis c.p. e art. 625 c.p., n. 2 perchè, in concorso con le persone di cui sopra, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad introdursi all’interno dell’abitazione di M.C., utilizzando il mezzo fraudolento di cui in precedenza, nonchè ad impossessarsi di denaro e di altri beni di proprietà della persona offesa, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà; con l’aggravante di cui al precedente capo di imputazione (sub B); e, per l’effetto – riuniti i reati con il vincolo della continuazione e concessa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 6 – l’aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’imputato, avv. Antonio Valentini, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e per contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione sul rilievo che, ingiustificatamente, era stata ribadita la colpevolezza dell’imputato sulla base di risultanze probatorie inidonee, come l’incerto riconoscimento della persona offesa, relativamente al reato di cui al capo A); e che, quanto all’addebito di cui al capo B), la fattispecie in oggetto non integrava gli estremi del tentativo, che era stato affermato solo sulla base dell’analogia con la condotta ascritta allo S. in merito al primo reato.

2. Le censure anzidette si collocano ai limiti dell’ammissibilità, in quanto in gran parte reiterative di questioni prettamente di merito già dedotte in sede di gravame, in ordine alle quali la risposta motivazionale del giudice di appello non offre il destro a censure di sorta. In particolare, in esito a compiuta rivisitazione delle risultanze probatorie il giudice a quo ha condiviso il giudizio di idoneità e concludenza dimostrativa espresso in primo grado.

Idoneo, soprattutto, è stato ritenuto l’iniziale, informale, riconoscimento effettuato dalla persona offesa a brevissima distanza dal fatto, avvalorato dal contestuale riconoscimento degli oggetti che l’autore del furto deteneva al momento dell’introduzione in casa sua con il pretesto indicato nel capo d’imputazione. Di nessun rilievo, inoltre, sono state ritenute le successive incertezze mostrate dalla stessa anziana signora in sede di formale ricognizione di persona, siccome, motivatamente, reputate inidonee a scalfire la significatività dell’iniziale riconoscimento ed anzi confermative della sua genuinità, tenuto conto del lasso di tempo intercorso.

Le dette doglianze sono dunque destituite di fondamento, posto che la ricostruzione della vicenda sostanziale, oggetto della prima imputazione, in funzione del giudizio di colpevolezza, appare conforme ai canoni della logica comune ed al rispetto delle risultanze processuali.

Destituite di fondamento sono anche le censure afferenti alla seconda imputazione, posto che, con motivazione immune da incongruenze logiche od errori di sorta, il giudice a quo ha indicato le ragioni per le quali nella condotta ascritta all’imputato fossero pienamente ravvisabili gli estremi del tentativo punibile, in ragione soprattutto della riscontrata identità della condotta rispetto all’episodio delittuoso di cui al capo A), commesso poco tempo prima, e delle raccolte testimonianze.

3. Per quanto precede il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013
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