Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-01-2011, n. 373

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che:
1) Ai sensi dell’art. 120, comma 10, del codice del processo amministrativo nelle controversie (quale quella in esame) relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture, "i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’articolo 74" (ovvero in forma semplificata);
2) La norma è di immediata applicazione in forza del principio tempus regit actum;
3) Nel presente giudizio, è controversa la legittimità degli atti che hanno condotto alla aggiudicazione alla s.p.a. X, risultata prima con punti 89,239, dell’appalto per la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici e dei lavori manutentivi e straordinari dello stadio Olimpico (in base al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa).
Il ricorso di primo grado è stato proposto al TAR per il Lazio dalla seconda classificata, che ha conseguito il punteggio di 82,289.
4) E’ infondato il motivo di appello con cui si fa valere la violazione del divieto di intestazione fiduciaria da parte della s.p.a. X, in quanto il divieto di cui all’art. 38, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 163/2006, che sancisce, appunto, l’esclusione per i partecipanti che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria, deve essere interpretato nel senso che l’esclusione operi solo se l’ente appaltante non abbia avuto chiara conoscenza, a causa dell’intestazione fiduciaria, di chi sia il reale soggetto affidatario delle attività oggetto di gara.
Ne consegue che, ove una società concorrente, pur avendo come socio un ente fiduciario, partecipi ad una gara pubblica in totale trasparenza e in sede di presentazione dell’offerta presenti la documentazione relativa al socio che effettivamente detiene la partecipazione intestata fiduciariamente, non ci sono motivi per disporne l’esclusione, essendo stato raggiunto lo scopo perseguito dalla norma sul divieto di intestazione fiduciaria.
Nel caso di specie, X ha fornito, in sede di gara, l’elenco dei soggetti detentori delle proprie quote azionarie, nonché le dichiarazioni provenienti dalla s.r.l. X Fiduciaria attestanti i nominativi dei fiducianti e, quindi, ha rivelato l’identità dei soggetti effettivamente intestatari della partecipazione.
3) In ordine al motivo di ricorso con cui si contesta l’anomalia dell’offerta della stessa s.p.a. X, che avrebbe considerato un monte ore non congruo (secondo N. le ore lavorative giornaliere dovrebbero essere 9 e non 8, con la conseguenza che il complessivo annuo dovrebbe essere di 21.980 ore e non, come indicato da X, di 19424 ore annue), il Collegio condivide le conclusione del Tribunale amministrativo sull’esito negativo della c.d. prova di resistenza: anche considerando il monte ore indicato da N., l’offerta di X rimarrebbe comunque la migliore (in quanto vi sarebbe un ribasso d’asta di 32,84 e non di 39,20, col conseguimento di 31,78 punti in luogo dei 37,94, attribuiti dopo l’apertura delle buste) e quindi l’aggiudicataria continuerebbe a risultare prima, con punti 83,08.
In ogni caso, il motivo è infondato nel merito, perché l’Amministrazione, nel considerare 8 ore e non 9, ha correttamente tenuto conto della pausa pranzo spettante ai lavoratori, senza che questo comportasse violazione della lex specialis, perché con le opportune turnazioni si può comunque assicurare la presenza di personale di conduzione e manutenzione nel numero adeguato nell’orario fissato dal bando (7,30/16,30). In tal senso, del resto, il bando è stato interpretato anche dagli altri partecipanti alla gara e non è contestato che attualmente X svolga il servizio con tali modalità (dalle 7,30 alle 16,30), senza interruzione e con il numero di persone indicato nell’offerta, che lavorano per otto giornaliere.
5) Pertanto le censure contenute nell’atto dl’appello devono essere respinte.
Conseguentemente, va respinta la domanda di risarcimento del danno, riproposta in questa sede dall’appellante sul presupposto della illegittimità degli atti impugnati in primo grado.
5) Le spese del secondo grado del giudizio, seguono la soccombenza e – in considerazione del valore della controversia – sono liquidati in complessivi Euro 12.000 (dodicimila/00), oltre agli accessori di legge, per ciascuna delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 5148/2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante N. spa al pagamento delle spese processuali. che liquida in complessivi Euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre agli accessori di legge, per ciascuna delle parti appellate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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