Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2012, n. 13257

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 20.12.2005 il GOA del Tribunale di Barcellona P.G. accoglieva l’opposizione proposta da B.G. avverso l’ordinanza-ingiunzione del 30.1.1987, emessa dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina, per la somma ridotta di L. 9.058.666, sulla base del verbale n. 19/79 con cui era stata contestata, a carico di D.C.B., quale autore dell’illecito e, dei confronti del B., quale obbligato in solido, la violazione del L. 30 dicembre 1923, n. 3627, art. 8 per il taglio di n. 157 piante di alto fusto in località (OMISSIS).

Con la stessa sentenza veniva rigettata l’opposizione proposta dal B. avverso l’ordinanza-ingiunzione del 30.1.87, per la somma di L. 27.176.000 – emessa dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foresti, di Messina, nei confronti del B., come autore di detta medesima violazione di legge in concorso con il D.C., sulla base del verbale n. 20/278.

Osservava il Giudice di merito che il pagamento, da parte di D. C.B., della somma di cui all’ingiunzione contestata con il verbale n. 19/279, liberava anche il B. dalla obbligazione solidale a suo carico; andava, invece, confermata l’ordinanza- ingiunzione basata sul verbale n. 20/278, essendo il B. autore della violazione contestata in concorso con D.C.; peraltro,ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, u.c., era venuta meno la competenza del giudice penale, posto che, con sentenza n. 621/92, la Corte di Appello di Messina aveva dichiarato estinto per amnistia il reato ascritto al B. ed al D.C.B..

Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.G. sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso l’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina, in persona dell’Ispettore Dipartimentale p.t..

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (D.P.R. n. 987 del 1955, art. 3; L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 18; art. 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: come eccepito con il primo motivo di opposizione, il provvedimento sanzionatorio era stato emesso da soggetto privo di legittimazione e cioè dal c.d. "capo gruppo delegato" privo di delega, anzichè dal Capo dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste; 2) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 689 del 1981, art. 24) ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, considerato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, l’autorità amministrativa era incompetente ad emettere l’ordinanza opposta; la connessione obiettiva dell’illecito amministrativo con il reato, per il quale l’opponente era stato sottoposto a procedimento penale, comportava lo spostamento della competenza al giudice penale e non rilevava il fatto che il procedimento si fosse concluso con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia, trattandosi di pronuncia intervenuta successivamente alla data di emissione dell’opposta ordinanza;

3) violazione, falsa applicazione di norme di diritto(L. n. 689 del 1981, artt. 5 e 6) nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

il Tribunale, confondendo due istituti fra loro incompatibili, quale il "concorso di persone"e la "solidarietà", aveva emesso, per la medesima infrazione amministrativa, due distinte ingiunzioni a carico di esso ricorrente, una volta quale concorrente con D.C. B., in base al processo verbale n. 20/278, ed altra volta quale obbligato in solido con il trasgressore D.C.B. in base al processo verbale n. 19/279, non considerando che gli artt. 5 e 6 L. cit. non sono concorrenti ma si escludono vicendevolmente, di talchè o si verte in ipotesi di "concorso di persone" o di "solidarietà";

4) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (R.D.L. n. 3267 del 1923, artt. 8 e 26; art. 2967 c.c.) nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

Il Giudice di merito aveva affermato che il taglio delle piante era avvenuto nel bosco di (OMISSIS), incluso nei terreni vincolati per scopi idrogeologici, in assenza di ogni prova al riguardo gravante sull’autorità amministrativa, non avendo la stessa depositato in atti il provvedimento impositivo del vincolo, nè la mappa catastale o la carta dell’istituto geografico militare;

5) violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 689 del 1981, art. 23; art. 654 c.p.p.) e nullità della sentenza o del procedimento per violazione di dette norme nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; considerato che, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., la sentenza dibattimentale di proscioglimento dell’imputato per amnistia non ha efficacia di giudicato esterno nel giudizio civile o amministrativo, il GOA avrebbe dovuto rivalutare il fatto ed, in assenza di prove sufficienti sulla responsabilità del ricorrente, avrebbe dovuto accogliere l’opposizione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12;

6) violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 689 del 1981, artt. 10 e 11; R.D.L. n. 3267 del 1923, art. 26); nullità della sentenza o del procedimento per violazione di dette norme nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

il GOA, nell’esercizio del suo potere discrezionale sulla quantificazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, non aveva tenuto conto della gravità della violazione, dell’integrale risarcimento dei danno avvenuto con il pagamento della somma di L. 9.058.666 e della personalità del trasgressore;

7) violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nullità della sentenza per violazione di tali norme ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

il Tribunale aveva compensato integralmente fra le parti le spese del giudizio, mentre l’accoglimento dell’opposizione avrebbe dovuto comportare, in base al principio della soccombenza, la condanna dell’autorità amministrativa al pagamento di dette spese.

I primi cinque motivi di ricorso sono infondati e vanno, pertanto, disattesi.

In ordine alla prima doglianza si osserva, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che l’opponente ad ordinanza- ingiunzione che ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, è tenuto a provare detto fatto negativo e comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni, ex art. 213 c.p.c., ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1989, art. 23, comma 6 presso l’amministrazione medesima, Consegue che, ove l’opponente rimanga processualmente inerte, la presunzione di legittimità del provvedimento sanzionatorio non può considerarsi superata (Cass. n. 11283/2010).

Con il secondo motivo viene riproposta una questione già esaminata dal giudice di merito e risolta con corretta motivazione, laddove è stato osservato che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, u.c. la competenza del giudice penale erano venuta meno a seguito della pronuncia, nei confronti del D.C. e del B., della estinzione del reato per amnistia.

Priva di fondamento è la terza censura, posto che, nei confronti del B., risulta emessa ordinanza ingiunzione (annullata), quale responsabile in solido con il D.C. ed un’altra ordinanza ingiunzione, confermata in sede di opposizione, a carico del B. stesso, quale concorrente nell’illecito amministrativo.

Orbene, il concorso di più persone nella commissione della violazione amministrativa, regolato dalla L. n. 689 del 1981, art. 5 differisce dalla fattispecie prevista dall’art. 6 della stessa legge, disciplinante la solidarietà con l’autore dell’illecito di persone non concorrenti nella violazione, sia perchè ciascun concorrente è sottoposto all’intera sanzione e sia perchè il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri (Cfr. Cass. n. 2088/2000;

n. 17681/2006).

In ordine al quarto motivo è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata ha dato atto che nel verbale di contestazione era specificato che il taglio delle piante in questione era avvenuto nel bosco di (OMISSIS), "incluso nella 4^ zona dei terreni vincolati per scopi idrogeologici del (OMISSIS) (V. pag. 9 sent. imp.) sicchè, in difetto di prova contraria da parte dell’opponente, non vi erano motivi per ritenere l’assenza del vincolo idrogeologico.

Relativamente al quinto motivo, è stato evidenziato dal giudice di merito che "pur se il giudice di secondo grado aveva disposto non doversi procedere a carico degli imputati per amnistia del delitto loro ascritto, nella motivazione della stessa sentenza era stata confermata la responsabilità del B." sicchè non sussistevano le condizioni per l’applicabilità del disposto dell’art. 23 L. cit..

Merita accoglimento il sesto motivo, posto che la sentenza impugnata, dopo aver dato atto, in astratto, che il R.D. n. 3267 del 1923, art. 26 sanziona con pena pecuniaria "dal doppio al quadruplo del danno commesso chi, nei boschi vincolati a scopi idrogeologici, tagli o danneggi piante", ha omesso di motivare, sulla quantificazione della sanzione irrogata con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto, in violazione del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 11 che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, dispone che deve aversi riguardo"alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue conseguenze economiche". Con riferimento a tale motivo la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio al Tribunale di Messina anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Rimane logicamente assorbito il settimo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo; rigetta i primi cinque ed assorbito il settimo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
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