Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-01-2011, n. 369 Notifica per pubblici proclami Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato la sentenza n. 11277/2009, con la quale il T.a.r. Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 2016/2006 in ragione dell’asserita perentorietà del termine assegnato dal Collegio per il deposito della prova di avvenuta integrazione del contraddittorio (per pubblici proclami) nei confronti dei controinteressati.

Nel merito, i ricorrenti hanno riproposto i motivi di primo grado non esaminati dal T.a.r., lamentando, in particolare, la mancata attribuzione dei 15 punti previsti dal bando per il personale coinvolto nelle iniziative di riorganizzazione dei servizi, attraverso la sperimentazione ai sensi degli artt. 36 e 41 c.c.n.l.

Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., subentrato all’IPOST, insistendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 16 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2,. Il motivo con cui si contesta la dichiarazione di improcedibilità del ricordo di primo grado è fondato.

A prescindere dalla natura perentoria o meno del termine in esame, nel caso di specie risultano certamente sussistenti i presupposti per concedere il beneficio dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. (applicabile anche a giudizi pendenti).

Da un lato, infatti, sulla natura della perentorietà del termine assegnato dal Tribunale amministrativo per il deposito della prova dell’avvenuta notifica per pubblici proclami esisteva una situazione di oggettiva incertezza interpretativa, in considerazione del fatto che:

a) l’ordinanza non qualificava quel termine come perentorio, né prevedeva conseguenze in caso di mancato rispetto del medesimo;

b) in base all’art. 152, comma 2, c.p.c., i termini previsti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li qualifichi perentori;

c) l’art. 16 d.P.R. n. 642/1907 non riconosceva natura perentoria a tale termine;

d) l’art. 52, comma 1, c.p.a., stabilisce ora che i termini assegnati dal giudice sono perentori, salvo diversa previsione, ma la norma è sopravvenuta rispetto ai fatti di causa (perché entrata in vigore solo il 16 settembre 2010).

A ciò deve aggiungersi la circostanza che nel caso di specie veniva in considerazione una notifica per pubblici proclami, che avviene mediante pubblicazione per estratto di un sunto del ricorso nella G.U.R.I.. e non attraverso il recapito di una copia cartacea dell’atto a ciascun controinteressato. Mancando fisicamente un ricorso cartaceo da depositare con la relata di notifica, si crea un ulteriore elemento di incertezza in ordine alla possibilità di applicare la regola che prescrive il deposito della prova della notifica, al caso in cui la notifica avvenga mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: a rigore, infatti, in questo caso, manca la notifica del ricorso da depositare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, vi sono obiettive ragioni per concedere il beneficio dell’errore scusabile e, dunque, per riformare la sentenza del T.a.r.. laddove ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.

3. Ai fini della decisione del merito, risulta, invece, necessario disporre una istruttoria al fine di approfondire alcuni aspetti rilevanti che non sono stati sufficientemente chiariti nel corso del giudizio.

Occorre, in particolare, acquisire dall’Amministrazione resistente una dettagliata relazione che illustri, e soprattutto documenti, le ragioni per le quali agli odierni appellanti non sono stati assegnati i 15 punti previsti dal bando per il personale coinvolto nella sperimentazione.

Il relativo deposito dovrà avvenire, presso la Segreteria della Sezione, entro il termine indicato nel dispositivo.

Ogni ulteriore statuizione resta riservata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull’appello (n. 2031/2010), come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara procedibile il ricorso 2016 del 2006.

Riservata ogni ulteriore statuizione, dispone l’istruttoria di cui in motivazione assegnando all’I.N.P.S. il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per il deposito presso la segreteria della Sezione della relazione istruttoria e dei relativi documenti.

Rinvia per il prosieguo all’udienza del 29 marzo 2011.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
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