Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2012, n. 13255

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Svolgimento del processo
L’Ente Parco Naz. Maiella ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 15/2007 depos. in data 8.3.2007 con la quale, il Tribunale di Pescara, sez. distaccata di San Valentino in A.C. , in accoglimento dell’opposizione proposta dalla S. srl e C.A. L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2/2001 emessa nei loro confronti dal direttore Gener. di esso ente Parco, annullava l’ordinanza stessa, compensando le spese processuali.
Il tribunale, ribadita la competenza del Direttore Generale del Parco ad emettere il provvedimento impugnato, escludeva però la sussistenza della violazione contestata in quanto, le opere realizzate in difformità del progetto approvato per la realizzazione di un complesso turistico – alberghiero, erano in realtà di scarso rilievo e non rientravano nella fattispecie contestata che prevedeva il preventivo nullaosta dell’Ente Parco solo per le "opere di rilevante trasformazione".
Il ricorso per cassazione si fonda su di tre motivi; resistono con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale basato su due motivi la S. srl e C.A.. Infine le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.
Osserva il Collegio in premessa che L’Ente Parco Naz. Maiella ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 15/2007 depos.
in data 8.3.2007 dal Tribunale di Pescara, sez. distaccata di San Valentino in A.C., avverso la quale doveva essere invece proposto appello. Invero, la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. (che escludeva espressamente l’appellabilità delle sentenza) è stato abrogato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b) disposizione che è applicabile alle ordinanze ed alle sentenze pubblicate a decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 40 del 2006 (2.3.2006).
Ne consegne che entrambi i ricorsi (principale e incidentale) devono essere dichiarati inammissibili. Stante la reciproca soccombenza si ritiene di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
la Corte, riunisce il ricorso principale e quello incidentale e li dichiara inammissibili , compensando le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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