Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2012, n. 13254

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Svolgimento del processo

Con citazione del 22.11.1993 B.L. propose opposizione al D.I. del Presidente del tribunale di Brescia che gli aveva ingiunto di pagare L. 336.265.778 a L.L. per prestazioni professionali nell’ambito della divisione del patrimonio col fratello B.E..

Con sentenza 2275/1997 il tribunale respinse l’opposizione, con condanna alle spese e la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 41/00. respinse l’appello del B..

Con sentenza 13777/04 la Corte di Cassazione cassò con rinvio la decisione impugnata e, con sentenza 377/08, la corte di appello di Brescia condannò L. a pagare a B.L. Euro 258.335,64 oltre spese, compensate per un terzo.

La Corte territoriale dichiarò la propria competenza rispetto ad una eccepita competenza del giudice di primo grado, rilevò che, a seguito della cassazione della sentenza, l’efficacia esecutiva del D.I. non poteva essere conservata ed il L. non poteva trattenere il pagamento ricevuto compensandolo con quanto gli spetterebbe in base alla asserita perdurante efficacia dei titoli esecutivi, mentre le spese sostenute per il processo esecutivo pari ad Euro 54.919,82 gli dovevano essere riconosciute in quanto l’esecuzione forzata si era resa necessaria a seguito dell’inadempienza del debitore.

Ricorre L. con quattro motivi, resiste B. proponendo ricorso incidentale, con ulteriore controricorso del L..

Il ricorrente ha prodotto sentenza n. 924/2011 della Corte di appello di Brescia. Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 389 c.p.c., art. 144 disp. att. c.p.c., per avere la corte di appello ritenuto la competenza del giudice di rinvio per la domanda di restituzione conseguente alla cassazione con rinvio, nonostante la proposizione in via autonoma.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 389 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile la domanda di restituzione nonostante il pagamento fosse avvenuto sulla base del D.I. e dell’ordinanza ex art. 186 quater.

Col terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 653 e 186 quater c.p.c., artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., per non avere la Corte di appello accolto l’eccezione di compensazione.

Col quarto motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello condannato L.L. all’intero importo nonostante fosse stato evocato in giudizio anche in rappresentazione dello studio associato col fratello G..

Col ricorso incidentale si denunzia violazione dell’art. 389 c.p.c., per avere la Corte di appello escluso la restituzione delle somme spese per il processo esecutivo.

La prima censura del ricorso principale non merita accoglimento.

Lo stesso ricorrente ammette la possibilità della proposizione della domanda di restituzione al giudice del rinvio ma deduce la proposizione di due distinti giudizi, senza superare, anzi ammettendo implicitamente, la competenza funzionale del detto giudice di rinvio, peraltro desumibile dall’art. 389 c.p.c., e confermata da Cass. 29.8.2008 n. 21901 anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia stato mai introdotto ovvero sia estinto.

Quanto alla seconda censura non rileva che il pagamento sia avvenuto in base al D.I. ed alla ordinanza esecutiva, in quanto il titolo per la restituzione è la cassazione con rinvio.

Il terzo motivo sulla non avvenuta compensazione è infondato, posto che, come emerge dalle conclusioni dell’appellato, riportate in sentenza, si chiedeva la compensazione col credito vantato in base a titoli esecutivi che non erano più tali mentre, in ordine al quarto motivo, non si considera che il ricorrente era stato il percettore delle somme.

Merita accoglimento il ricorso incidentale.

L’accipiens è tenuto a sopportare il rischio dell’attuazione della tutela giurisdizionale invocata ed, anche se l’azione esecutiva era stata legittimamente proposta a seguito della concessione della provvisorietà, la successiva caducazione del titolo fa venir meno il diritto a trattenere le somme anticipate.

In definitiva va rigettato il ricorso principale, accolto il ricorso incidentale, e, decidendo nel merito, dichiarare il diritto di B.L. ad ottenere il rimborso da L.L. della somma di Euro 54.919,82, dallo stesso anticipata per spese del processo esecutivo, con conferma della statuizione della Corte di appello in ordine alle spese e condanna del ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di B.L. ad ottenere il rimborso da L.L. della somma di Euro 54.919,82 dallo stesso anticipata per spese della procedura esecutiva. Conferma la statuizione della Corte di appello in ordine alle spese e condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità, liquidale in Euro 3200, di cui 3000 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
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