Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13242

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 7/10/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Velletri respingeva la domanda proposta da C.A. nei confronti della s.p.a. P.I., diretta ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, intercorso dal 5/10/2000 al 31/1/2001, per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, con la declaratoria dell’intercorrenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Avverso la detta sentenza la lavoratrice proponeva appello, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La società appellata si costituiva e resisteva al gravame.
Con sentenza depositata il 22/2/2007 la Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo e, per l’effetto, la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 4/10/2000; seguiva la condanna della società al versamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla notifica del ricorso di primo grado, il tutto oltre agli accessori di legge ed al pagamento delle spese.
La Corte territoriale perveniva a tale decisione dopo aver escluso che sussistessero le condizioni legittimanti l’assunzione a termine dell’appellante, come infondatamente sostenuto dalla società appellata.
Per la cassazione di tale sentenza la società propone ricorso affidato a quattro motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 30/03/2009.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo conciliativo tra la società ricorrente e A. C., come da copia in atti del verbale di conciliazione del 30/03/2009 redatto presso l’Unione Industriali di Napoli, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, ivi compresa l’intimata.
Dal predetto verbale risulta, infatti, che le parti hanno raggiunto una intesa transattiva concernente la controversia de qua dando, altresì, atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale medesimo.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, cui consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341).
2. Nulla per le spese, non essendosi l’intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 05 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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