Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13240

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Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 21.2.07 la Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede rescissoria dopo che, con precedente sentenza non definitiva, aveva revocato ex art. 395 c.p.c., n. 4 altra sentenza emessa il 22.1.04 dalla stessa Corte fra M. P. e P.I. S.p.A., dichiarava la nullità del contratto a termine fra costoro svoltosi dal 2.3.98 al 30.4.98 e della relativa proroga fissata sino al 30.5.98 e, per l’effetto, dichiarava essere intercorso fra le parti medesime un unico rapporto a tempo indeterminato fra le date indicate; dichiarava altresì la prosecuzione giuridica del rapporto stesso fino al 18.1.99.
Confermava nel resto la statuizione di prime cure emessa il 30.5.01 dal Tribunale di Roma.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.I. S.p.A. affidandosi a tre motivi.
Il P. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale articolato in tre motivi.
Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi principale e incidentale, aventi ad oggetto la medesima sentenza.
Ancora in via preliminare deve darsi atto che nelle more dell’udienza, il 29.1.2009, le parti hanno conciliato in sede sindacale la lite, come da relativo verbale depositato.
L’avvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, in quanto l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. – compreso quello ad impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione (Cass. S.U. 29.11.06 n. 25278).
Le spese del presente giudizio si compensano per intero, considerato il tenore della conciliazione intervenuta fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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