Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13238

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte:
Rilevato che:
la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 29 luglio 1998 stipulato da P.I. s.p.a. con C.P.;
per la cassazione di tale sentenza P.I. s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.);
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante delle P.I. s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il verbale di conciliazione suddetto si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo sia da parte della società ricorrente principale, sia da parte del ricorrente incidentale; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse;
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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