Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 16-05-2013, n. 21051 Ebbrezza

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Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Torino con sentenza 19 luglio 2012, parzialmente riformava – previo riconoscimento delle attenuanti generìche e previa conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio – la sentenza emessa in data 6 ottobre 2009 del Tribunale di Cuneo nei confronti di R.P., confermandone la responsabilità in ordine alla contravvenzione prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) per aver condotto, in data (OMISSIS), l’autoveicolo tg. (OMISSIS), in stato di ebbrezza alcoolica, accertato in 3,60 gr./lt. La Corte distrettuale, condividendo gli assunti argomentativi del Giudice di prime cure, ha ritenuto l’utilizzabilità, ai fini della decisione, dell’accertamento dell’etilemia riscontrata nell’imputato in esito al prelievo ematico eseguito, a richiesta dei Carabinieri – ancorchè in difetto di previo consenso – dal pronto soccorso ove il R. fu ricoverato in prognosi riservata per politraumatismo dovuto al grave incidente da lui provocato (ribaltamento dell’automobile di cui era alla guida a seguito di uscita di strada), trattandosi di pratica indispensabile ai fini dell’anestesia prodromica all’intervento chirurgico d’urgenza cui era in procinto di esser sottoposto.
Ricorre per cassazione l’Imputato per tramite del difensore articolando due distinte censure così sintetizzate.
Con il primo motivo, si duole il ricorrente del difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza 30 maggio 2012 con cui la Corte d’appello ha disposto l’acquisizione d’ufficio della cartella clinica e di tutta la documentazione alla stessa allegata, in tal modo intendendo supplire all’inerzia probatoria dell’accusa onde pervenire alla conferma della sentenza di condanna di primo grado. La Corte distrettuale ha inoltre omesso di pronunziarsi sull’impugnazione delle ordinanze in data 26 maggio 2009, reiettive dell’eccezione preliminare della difesa volta alla eliminazione dal fascicolo per il dibattimento, del c.d. referto medico, previa declaratoria di inutilizzabilità dell’accertamento stesso.
Con la seconda censura deduce vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione. I Giudici di seconda istanza avrebbero escluso l’eccepita inutilizzabilità dell’accertamento dell’etilemia eseguito mediante prelievo ematico con affermazioni contrarie alle risultanze processuali che avevano dimostrato che a tanto si era proceduto ad esclusiva richiesta dei Carabinieri della Stazione di Busca (come confermato dal teste P.) dopo aver appositamente prelevato, a richiesta dei Carabinieri,un campione di sangue del prevenuto, al di fuori di ogni "protocollo medico".
Conclude per l’annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen..
Circa la prima doglianza, deve rilevarsi che, come stabilito dal prevalente e consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità, citato anche dal ricorrente, è insindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento discrezionale posto dal giudice d’appello a base della deliberazione di disporre d’ufficio alla rinnovazione parziale del dibattimento (art. 603 c.p.p., comma 3) qualora la determinazione risulti sorretta da congrua motivazione. Orbene, nel caso di specie, non può dirsi disatteso dalla Corte distrettuale siffatto adempimento in considerazione di una verifica complessiva della parte argomentativa del provvedimento impugnato ove si accenna, sia pure in termini concisi, ma sufficientemente esaustivi, all’assoluta necessità di acquisizione della cartella clinica e dell’altra documentazione sanitaria afferente il ricovero dell’imputato all’Ospedale di Cuneo in dipendenza dell’incidente stradale accaduto il (OMISSIS), nell’implicito ed inequivocabile presupposto che, in difetto di siffatta integrazione istruttoria, non fosse assolutamente consentito pervenire alla decisione. Nè può sfuggire, a riprova dell’imprescindibilità ai fini della decisione, che, mediante la disposta integrazione istruttoria, i Giudici di seconda istanza sarebbero stati in condizione di verificare se fosse effettivamente applicabile, nel caso concreto, il principio di diritto costantemente riaffermato da questa Corte (come meglio si dirà in seguito) – sostanzialmente ritenuto dal Giudice di prime cure, ma contestato dal difensore in atto d’appello – secondo il quale doveva ritenersi legittimo l’accertamento dell’etilemia ove eseguito mediante prelievo di sangue, anche senza consenso dell’Interessato, nell’ambito di protocolli sanitari, in caso di ricovero in nosocomio di chi, guidando in stato di ebbrezza, fosse stato coinvolto in incidente stradale.
L’utilizzabilità, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, del referto relativo al tasso alcoolemico, rilasciato dal pronto soccorso a richiesta dei Carabinieri (evidentemente presupposta dalla succitata ordinanza preordinata alla rinnovazione parziale del dibattimento) ha comportato l’implicito assorbimento di ogni censura, pur dedotta con i motivi d’appello, in relazione alle ordinanze emesse all’udienza 26 maggio 2009 con cui il Giudice di prime cure si determinò a respingere le richieste della difesa di eliminazione del referto dal fascicolo del dibattimento; donde l’irrilevanza del dedotto vizio di omessa motivazione. Quanto alla seconda censura, deve ribadirsi che in materia di utilizzabilità probatoria,ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, delle risultanze del prelievo ematico si sono registrati ripetuti interventi di questa Corte il cui orientamento può dirsi ormai consolidato nel senso che, a tale scopo, è necessario che l’esame sia stato eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso. Giova a tale riguardo segnalare che con sentenza di questa stessa Sezione n.1827 del 4 novembre 2009 (dep. 15 gennaio 2010 imp. B. che fa diretto rinvio ad altre decisioni conformi) si è affermato che sono utilizzabili i risultati dell’accertamento del tasso alcoolemico conseguenti a prelievo ematico eseguito al pronto soccorso, a richiesta della P.G. àsensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5 (quale norma speciale) nei confronti di soggetto ricoverato perchè rimasto coinvolto in incidente stradale "senza che rilevi l’assenza del consenso dell’interessato". Altra recente sentenza (Sez. 4 n.26108 /2012) è stata così massimata: "I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l’assenza di consenso dell’Interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcol nel sangue) "In senso conforme, questa stessa Sezione 4 con la sentenza n.4118/2008 ha stabilito che: "I risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza dei consenso. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso – e dunque non necessario a fini sanitari – sarebbe inutilizzabile, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persola)".
In sintonia con siffatta interpretazione della norma di legge, depone altresì l’insegnamento del Giudice delle leggi (cfr. motivazione della sentenza Corte cost. n. 238/1996) che, nel giudicare costituzionalmente illegittimo l’art. 224 c.p.p., comma 2 per contrasto con l’art. 13 Cost., comma 2 laddove consentiva al giudice penale, in sede di operazioni peritali, di disporre misure incidenti sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato, in spregio alla prestabilita riserva di legge (informata ad assicurare il rispetto del principio di tassatività) ha invece sottolineato che dalla stessa censura di illegittimità erano sottratti proprio gli artt. 186 e 187 C.d.S. con i quali "il legislatore -operando specificamente il bilanciamento tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale -aveva dettato una specifica disciplina dell’accertamento, sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza, della concentrazione di alcool nell’aria espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell’accertamento" (……); disciplina ritenuta dalla stessa Corte costituzionale, immune da profili di illegittimità anche con la sentenza n. 194 del 1996 che ha escluso "la denunziata venerazione dell’art. 13 Cost., comma 2 atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge, non configurando peraltro il prelievo ematico un trattamento sanitario obbligatorio".
La disposizione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 5 deve ritenersi quindi norma speciale la cui applicazione prescinde dalla necessità del consenso dell’interessato.
Ed è altresì ovvio che la ratio che sottende la diretta e legittima utilizzabilità a fini probatori, del referto relativo all’accertamento del tasso alcoolemico, eseguito tramite prelievo di sangue discende dall’ineludibile esigenza primaria di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e soprattutto l’incolumità di tutti gli utenti. In conformità infine con il richiamato orientamento interpretativo della Corte costituzionale e nell’ottica di garantire in concreto l’effettiva ed immediata tutela degli interessi fondamentali della collettività attraverso gli accertamenti disposti dalla Polizia Giudiziaria in presenza della condizioni di urgenza di cui all’art. 354 c.p.p., comma 2. Mette conto altresì sottolineare che, con recente novella: L. 30 giugno 2009. n. 85, art. 27 è stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 354 c.p.p., comma 3: "disposizione di ordine generale che prescriveva alla polizia giudiziaria, in caso di accertamenti comportanti il prelievo di materiale biologico, di conformarsi al disposto dell’art. 349 c.p.p., comma 2-bis. ovverosia di dotarsi di autorizzazione scritta del P.M., in mancanza di consenso dell’interessato al prelievo coattivo.
Tutto ciò premesso osserva il Collegio che,nel caso di specie,la Corte d’appello, recependo il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha dato atto, con congrua e logica motivazione, immune da vizi, della legittima utilizzabilità del referto relativo all’etilemia accertata tramite prelievo ematico eseguito dal pronto soccorso, anche a richiesta dei Carabinieri, sul rilievo delle necessità diagnostiche e terapeutiche apprezzate dai sanitari " dovendo esser l’Imputato operato d’urgenza a seguito delle gravi lesioni subite "tantochè all’infortunato erano stati praticati numerosi esami, come confermato dalla cartella clinica,in previsione, in particolare, della sottoposizione ad anestesia. In tal caso quindi del tutto legittimamente si prescindeva dal consenso del soggetto.
Con la motivazione della sentenza si è inoltre rimarcato un ulteriore elemento fattuale significativamente rilevante, ricavato dalla documentazione relativa alla terapia antitetanica che, benchè invasiva, fu di fatto praticata all’imputato senza averne acquisito il preventivo consenso, attese le condizioni di emergenza in cui il paziente si era venuto a trovare che, pur cosciente" non era certo in grado di manifestare "un consenso od un dissenso".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013

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