Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-01-2011, n. 361

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’ ufficiale dell’ Esercito A.S. – collocato a riposo nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 1993 – impugnava il provvedimento di liquidazione dell’ indennità di buonuscita (i.b.u.) nella parte in cui non ha incluso nella base di calcolo gli automatismi stipendiali maturati durante la predetta annualità.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale regionale adito respingeva il ricorso sul rilievo che, ai sensi dell’art. 7, comma terzo, della legge 14 novembre 1992, n. 438, per tutta la durata dell’ anno 1993 non poteva essere corrisposto alcun incremento salariale ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. In conseguenza, in applicazione dell’ art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l’ i.b.u. era stata correttamente quantificata sulla base dello stipendio effettivamente percepito alla data del collocamento a riposo, con esclusione di incrementi economici non attribuiti e non assoggettati a contribuzione.

Avverso detta sentenza il S. ha proposto appello ed ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sostenendo, in particolare, il carattere strettamente intertemporale della norma interdittiva della progressione automatica del trattamento di attività che, anche il suo carattere di eccezionalità, non fa venir meno il diritto allo stipendio maturato nelle sue componenti definitive e stabili.

2). Sulla questione di cui è controversia la Sezione si è già pronunziata con decisioni n. 2009 del 28 maggio 2009 e n. 6666 del 27 dicembre 2007 e – alla luce dei motivi di impugnazione – il collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalle conclusioni ivi rassegnate, contrarie alla pretesa fatta valere dall’ odierno appellante.

L’ art. 3, comma terzo, della legge n. 1032 del 1973, di approvazione del t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti dello Stato, stabilisce che ai fini della determinazione della base contributiva per la liquidazione dell’ indennità di buonuscita si considera l’ultimo stipendio o l’ultima retribuzione integralmente percepiti dal dipendente interessato. Il riferimento della disposizione in esame alla nozione di percezione nella sua interezza del trattamento economico in costanza di impiego comporta che concorrono a formare la base contributiva gli emolumenti che siano stati riconosciuti ed attribuiti, in base alle norme del comparto di impiego di appartenenza, con carattere di effettività al dipendente interessato ed hanno, quindi, costituito l’ultimo il trattamento di attività percepito.

Quanto precede è espressione del principio che si enuclea dal combinato disposto di cui agli artt. 3, 37 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, in base al quale, ai fini del computo della buonuscita, deve esservi corrispondenza fra corrispettivo economico utile all’effetto predetto ed assoggettamento dello stesso al contributo previdenziale obbligatorio. Con riguardo alla fattispecie in esame nei confronti dell’ odierno appellante per l’anno 1993, in applicazione delle misure straordinarie in materia di pubblico impiego dettate dall’ art. 7 della legge n. 438 del 1992, si è determinata la preclusione dell’attribuzione di ogni trattamento economico eventualmente dovuto, sia in base ad automatismi stipendiali, sia per progressione automatica di carriera. Ciò ha comportato il mancato conferimento dello scatto di stipendio e di ogni altra progressione automatica del trattamento economico maturati durante la predetta annualità, che non ha quindi concorso nella formazione della base contributiva su cui calcolare l’indennità di buonuscita.

Anche ad accedere alla tesi dell’ istante sul carattere intertemporale del disposto di cui all’art. 7, terzo comma, della legge n. 438 del 1993 – che avrebbe congelato le progressioni automatiche del trattamento economico solo per il 1993 e non impedito dopo il periodo di sospensione il computo dell’anzianità di servizio maturata – occorre considerare che il ricorrente, come esposto in ricorso, è stato collocato a riposo nel corso del 1993; ciò impedisce la ricostruzione della posizione economica per progressione orizzontale in un momento in cui vi è stata cessazione dal servizio attivo. Né la cessazione, a partire dall’1 gennaio 2004, del regime interdittivo degli istituti di progressione automatica del trattamento economico consente il riconoscimento, ora per allora, dello scatto di stipendio, che verrebbe ad essere conferito contra legem in un arco temporale (1993) durante il quale sono stati espunti dall’ ordinamento i relativi referenti normativi.

Nemmeno, infine, potrebbe darsi luogo ad una fictio di attribuzione virtuale dell’ automatismo stipendiale ai soli effetti della liquidazione della buonuscita, perché, come innanzi esposto, a ciò osta la nozione di base contributiva utile alla liquidazione all’ i.b.u. che l’art. 3, comma terzo, del d.P.R. n. 1092 del 1973 identifica nel trattamento di attività effettivamente ed integralmente percepito.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituito l’ Istituto intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
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