Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 62 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

Il prof. Ba.Gi., essendo in possesso della laurea in ingegneria e del diploma di maturità di "aspirante al comando di navi mercantili", chiedeva di essere inserito nelle graduatorie provinciali (di Trapani) degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A056 (Navigazione, Arte navale ed elementi di costruzione navali).

Con ricorso al T.A.R. Palermo, tuttavia, impugnava, chiedendone l’annullamento, la graduatoria definitiva per nomine a tempo determinato, scuola secondaria di secondo grado, fascia 3 A056 – Navigazione, Arte ed elementi di costruzione navale, già definitiva e pubblicata il 4.8.2009, nella parte in cui il ricorrente veniva inserito con riserva, nonché di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, coordinati e conseguenziali al provvedimento impugnato.

Di tale graduatoria deduceva l’illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti – violazione di legge ed, in particolare, dei decreti del Ministero della P.I. n. 334/94, n. 39/1998 e n. 44/1999 – violazione di legge per mancato coordinamento con il D.M. n. 334/94.

Il T.A.R. adito, rilevato che:

– l’amministrazione intimata aveva prodotto agli atti del giudizio il contratto individuale di lavoro, stipulato in data 9 ottobre 2009, per incarico di supplenza annuale, sottoscritto per accettazione dal ricorrente;

– quest’ultimo, per tale ragione, aveva conseguito l’utilità domandata con l’impugnativa in esame;

dichiarava, pertanto, con sentenza n. 1754/09, la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere del prof. Ba.Gi.

Avverso detta sentenza, questi ha proposto l’appello in epigrafe, lamentando che il Giudice di prime cure – anziché pronunciarsi sulla questione di merito dallo stesso sollevata, e cioè sul mancato scioglimento della riserva di inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento e, quindi, sulla conseguenziale preclusione ad insegnare nella classe di concorso A056 – si sarebbe limitato a dichiarare improponibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito, l’odierno appellante ha dedotto che, con riferimento alla classe di concorso A056, l’accesso all’insegnamento e, quindi, l’inserimento nelle graduatorie sia di prima che di terza fascia è regolato dai decreti ministeriali n. 39/1998 e n. 44/1999 che, tuttavia, trovano giusta applicazione solo se correttamente coordinati col pregresso D.M. n. 334/1994, la cui tabella A richiede, ai fini dell’accesso alla classe di concorso A056, la laurea in ingegneria, purché congiunta al diploma di maturità di "aspirante al comando di navi mercantili", titoli in possesso dell’odierno ricorrente.

Con successivo D.M. n. 39/1998, è stato previsto, ai fini dell’accesso alla suddetta classe di concorso A056, il possesso congiunto della laurea in ingegneria e del titolo di "aspirante capitano di lungo corso". Tuttavia, alla tabella A/3 del medesimo D.M. 39/98, il titolo di "aspirante capitano di lungo corso" è stato equiparato, ai fini che qui interessano, a quello di "aspirante al comando di navi mercantili" (in possesso del ricorrente), già previsto dal D.M. n. 334/1994; pertanto, nulla è sostanzialmente cambiato nella posizione dell’odierno ricorrente.

Detto decreto n. 39/98, relativamente alla classe di concorso A056, veniva successivamente modificato dal D.M. n. 44/99, il quale, nella colonna 2, richiedeva, ai fini dell’accesso alla classe di concorso A056, il "titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso" in luogo del "diploma di aspirante capitano di lungo corso".

Il ricorrente sostiene che il D.M. n. 44/99, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellata con il provvedimento impugnato, non avrebbe escluso dalla classe di concorso A056 coloro che già possedevano il titolo di "aspirante al comando di navi mercantili", già equiparato, per effetto del D.M. n. 39/98, al titolo di "aspirante capitano di lungo corso".

L’odierno ricorrente ha poi invocato in proprio favore le disposizioni introdotte, in subiecta materia, dal D.M. n. 22/2005, secondo le quali, con riferimento alla classe A056, i laureati in ingegneria con la c.d. laurea specialistica, muniti del titolo di "aspirante capitano di lungo corso" hanno pieno titolo ad accedere all’insegnamento; il ché confermerebbe il diritto del ricorrente, asseritamente in possesso di tali titoli, ad accedere alla classe di concorso in argomento.

Conclusivamente, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della sentenza impugnata. Con ordinanza n. 66/10 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, l’istanza cautelare proposta dal prof. Ba. veniva accolta.

Con apposita memoria, parte appellata ha replicato in ordine alle suddette censure, proposte ex adverso, concludendo per la reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Appare pacifico fra le parti che, vigenti le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 334/94 e n. 39/1998, l’appellante possedesse i titoli richiesti per essere inserito nelle graduatorie provinciali (di Trapani) degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A056 (Navigazione, Arte navale ed elementi di costruzione navali).

Il contrasto sorge sull’esatta portata che deve essere attribuita alle disposizioni successivamente introdotte con il D.M. n. 44/1999, recante rettifiche ed integrazioni al D.M. n. 39/98.

Il citato D.M. 17 febbraio 1999, n. 44, all’art. 2, ha introdotto, in luogo del diploma di "aspirante capitano di lungo corso", il "titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso" (c.d. "patentino") ed ha espressamente depennato la corrispondenza tra "aspirante di navi mercantili" e "aspirante capitano di lungo corso" di cui alla tabella A3 del D.M. n. 39/98.

L’odierno ricorrente, pertanto, in possesso della laurea in ingegneria, ma privo del "patentino" richiesto dal D.M. n. 44/99, non può essere inserito nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A056 (Navigazione, Arte navale ed elementi di costruzione navali).

D’altra parte, nel caso di specie, il prof. Ba. neppure può legittimamente invocare in proprio favore l’applicazione del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, atteso che egli è in possesso della "laurea in ingegneria" (vecchio ordinamento), mentre detto D.M. n. 22/05 richiede la "laurea specialistica" (nuovo ordinamento).

Pertanto, ritenuto che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito, in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione, l’appello viene respinto perché infondato.

Il Collegio reputa che sia equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe. Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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