Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13235

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte, rilevato che:
la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 23 luglio 1999 da P.I. s.p.a. con D. C.C.;
per la cassazione di tale sentenza P.I. s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice è rimasta intimata;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante di P.I. s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
nulla deve essere statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte della lavoratrice, rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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