Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-05-2013, n. 20978

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Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunziata all’udienza 11 gennaio 2012 dal Tribunale di Bari – Sezione staccata di Altamura, con la quale fu dichiarata la nullità del decreto penale emesso nei confronti di C.G., imputato del reato di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, e disposta la restituzione degli atti al P.M., in accoglimento dell’eccezione di difensore che ebbe a rilevare la mancanza della data e della sottoscrizione del giudice nel provvedimento sanzionatorio.

Assume il ricorrente, invocando l’annullamento del provvedimento impugnato, che lo stesso sarebbe affetto da "abnormità", per avere il Tribunale disposto la restituzione degli atti al P.M. al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, di guisa da determinare una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l’impugnazione.

Con requisitoria scritta in atti, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso va giudicato inammissibile.

Giova premettere che, secondo l’orientamento prevalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità (anche confortato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.25957 del 2009), l’abnormità funzionale inficia i provvedimenti del giudice che provochino la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Mentre la abnormità strutturale va ravvisata nel caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto) ovvero di esercizio di un potere al di fuori dei casi consentiti, in una situazione processuale completamente diversa da quella ipotizzata dalla legge (carenza di potere in concreto).

Ciò premesso, deve osservarsi che, posta l’effettiva mancanza, nel decreto penale opposto, dei due requisiti essenziali della data e della sottoscrizione del giudice,in dispregio a quanto previsto dall’art. 460 c.p.p., lett. h), non può dirsi precluso al Tribunale il rilievo della suddetta nullità relativa, "parallela" a quella prevista dall’art. 546 c.p.p., concernenti i requisiti della sentenza (cfr. Sez. 4 n. 1335 del 2003; Sez. 1 n. 12723 del 1995). Ne discende quindi che non appare precluso al giudice adottare il provvedimento impugnato, risultando, ad esempio, non inficiato da abnormità l’ordine di restituzione degli atti al P.M. in caso di rilevata genericità del fatto contestato con il decreto penale, in dispregio al requisito previsto dall’art. 460 c.p.p., lett. b), (cfr. Sez. 3, ord. 12443 del 2006). Deve pertanto escludersi la ricorrenza di abnormità strutturale.

Vanno altresì esclusi profili di abnormità funzionale, nel caso di specie, non determinandosi alcuna situazione di stallo processuale ovvero di illegittima regressione del procedimento, posta la possibilità per il P.M. di provvedere altrimenti ad esercitare l’azione penale, senza dover compier alcun atto nullo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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