Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13234

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Svolgimento del processo
La Corte di appello di Lecce, in accoglimento dell’impugnazione proposta da M.R., originaria ricorrente, ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con P.I. s.p.a. a far data dal 1 dicembre 1998 e condannato la società alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate. Ha compensato le spese di lite.
Per la cassazione di tale sentenza P.I. s.p.a. ha proposto ricorso con due motivi.
M.R. ha resistito con controricorso.
In corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 18 febbraio 2009.
P.I. s.p.a. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con la quale, richiamato l’accordo conciliativo, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia, debitamente sottoscritto dall’interessata oltre che dal rappresentante di P.I. s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nei giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).
Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio interamente fra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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