Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13233

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Svolgimento del processo
La Corte di appello di Lecce, in accoglimento dell’impugnazione proposta da D.P.C., originario ricorrente, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto concluso in data 30 giugno 1999 tra questi e P.I. s.p.a. e accertato il diritto dell’appellante alla prosecuzione del rapporto di lavoro; ha condannato l’appellata P.I. s.p.a. al risarcimento del danno rapportato all’entità delle retribuzioni maturate a decorrere dalla data di notifica dell’atto introduttivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed alle spese di lite.
Per la cassazione di tale sentenza P.I. s.p.a. ha proposto ricorso con tre motivi.
Il D.P. ha resistito con controricorso.
In corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 30 ottobre 2008.
P.I. s.p.a. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. con la quale, richiamato l’accordo conciliativo, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia, debitamente sottoscritto dall’interessato oltre che dal rappresentante di P.I. s.p.a. risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).
Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese de presente giudizio interamente fra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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