Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-05-2013, n. 20960

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10 ottobre 2011, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa il 10 maggio 2007 dal Tribunale di Modena, dichiarava non doversi procedere nei confronti di S. A. in ordine al delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2 – commesso in (OMISSIS) in danno di M. S. – perchè estinto per maturata prescrizione, applicate le già concesse attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna, lamentando, con un primo motivo la violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 5, per avere la Corte distrettuale ritenuto la prevalenza, sull’aggravante contestata, delle attenuanti generiche (già concesse dal Giudice di prime cure e dichiarate solamente equivalenti) in assenza di uno specifico motivo di appello e senza aver fatto luogo al riconoscimento d’ufficio di una "nuova" attenuante.

Con il secondo motivo. evidenzia il ricorrente la conseguente, erronea applicazione dell’art. 157 c.p. giacchè, in caso di equivalenza, il termine massimo di prescrizione, da applicarsi nella concreta fattispecie, non sarebbe stato di anni SETTE e mesi SEI (come ritenuto dalla Corte d’appello) ma di anni QUINDICI, di guisa che lo stesso – decorrente dal 4 settembre 2004 – non era ancora maturato alla data della pronunzia della sentenza impugnata: 11 ottobre 2011.

Conclude per l’annullamento della impugnata sentenza con la conseguente rideterminazione della pena in conformità a quanto statuito dal Giudice di primo grado.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che l’imputato S. A. ed il responsabile civile Unipol Assicurazioni s.p.a. ebbero ad appellare, per mezzo del difensore, la sentenza di primo grado, in punto all’affermazione della penale responsabilità del predetto (a suo dire unicamente gravante sulla vittima che, in sella alla motocicletta, si era approssimata all’incrocio a velocità elevatissima, in violazione del limite previsto) ed in subordine, in relazione all’omessa statuizione circa la quantificazione del concorso di colpa, a fini civilistici. Nessuna censura fu dedotta in riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato dal Giudice di prime cure, come già rilevato, in termini di mera equivalenza.

E’ quindi del tutto pacifico che la Corte d’appello di Bologna, nel riformulare il giudizio di bilanciamento tra le stesse attenuanti valutate dal Tribunale, in termini di prevalenza ha violato il disposto dell’art. 597 c.p.p., comma 5, esorbitando dal devolutum.

Non è infatti consentito al Giudice d’appello, in difetto del riconoscimento d’ufficio di nuove attenuanti, di procedere nuovamente al giudizio di comparazione ovvero di effettuarlo per la prima volta (cfr., in senso conforme: S.U. n. 7346 del 1994; Sez. 4^, n. 43343 del 2002). Ne consegue, in accoglimento anche della seconda doglianza dedotta dal ricorrente, che, esclusa la prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante speciale di cui all’art. 589 c.p, comma 2, in applicazione vuoi della previgente disciplina dell’istituto della prescrizione (art. 157 c.p., comma 1, n. 3, commi 2 e 3 e art. 160 c.p., comma 3) vuoi di quella novellata dalla L. n. 251 del 2005 ed attualmente in vigore (art. 157 c.p., commi 1 e 6, art. 161 c.p., comma 2) deve aversi riguardo, attesa la pena edittale massima di anni CINQUE, prevista per il delitto di omicidio colposo aggravato ex art. 589 c.p., comma 2 (nel testo in vigore all’epoca del fatto) al termine massimo di prescrizione di anni QUINDICI, decorrente dal 4 settembre 2004, come tale, a tutt’oggi ancora non definitivamente compiutosi.

La sentenza impugnata deve quindi esser annullata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame agli effetti della determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 133 c.p., esclusivamente rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, una volta confermata la penale responsabilità dell’imputato e ritenuto l’"elevato" concorso di colpa della vittima. Il che preclude l’applicazione, in questa sede, del disposto dell’art. 620, lett. l) codice di rito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013

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