Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13228

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 20-11-2002/13-5-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo rigettava la domanda proposta da L. G. nei confronti della s.p.a. P.I., diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti intercorsi tra le parti (per "esigenze eccezionali" ex art. 8 CCNL 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ, per i periodi 1-4- 1998/30-4-1998 e 17-11-1998/30-1-1999) e delle successive proroghe, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della società al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e al versamento dei relativi contributi.
La G. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La società appellata si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata l’11-1-2007, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità della clausola del termine apposta al contratto stipulato con decorrenza dal 1-4-1998, con il conseguente instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla detta data, e condannava la società al risarcimento in favore dell’appellante, commisurato a tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di notifica del ricorso di primo grado alla data della sentenza oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole mensilità al saldo.
Condannava altresì la società ai conseguenti versamenti contributivi e assicurativi, oltre al pagamento delle spese del doppio grado.
In sintesi la Corte territoriale, ritenuti nuovi e inammissibili i profili di nullità sollevati nell’atto di gravame, relativi alla limitata efficacia temporale dell’accordo 25-9-97 e al difetto di prova in ordine al nesso causale tra le esigenze giustificative indicate e la specifica assunzione, affermava la nullità della proroga del primo contratto non avendo la società dimostrato le esigenze contingenti e imprevedibili poste a base della stessa.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.
La G. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale subordinato con un unico motivo.
La società, dal canto suo, ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di controparte.
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale la società, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, art. 2, art. 1362 c.c., artt. 244, 416, 420, 421 e 437 c.p.c., lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto la illegittimità della proroga del primo contratto.
In particolare la ricorrente principale rileva che la Corte territoriale non ha esaminato il chiaro contenuto dell’accordo del 27- 4-1998, con il quale le parti collettive, preso atto che l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in s.p.a., si trovava "a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione", hanno disposto "la proroga di 30 gg. dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30- 4-98", in tal modo chiaramente riconoscendo la effettiva sussistenza delle dette esigenze legittimanti, conseguenti ai ritardi sopravvenuti nel processo di ristrutturazione, non dipesi dalla volontà di essa società.
Il motivo è fondato e va accolto in base alla giurisprudenza di questa Corte, che ripetutamente ha affermato la legittimità della specifica proroga in esame (v. fra le altre Cass. 24-9-2007 n. 19696, Cass. 23-11-2010 n. 23699, Cass. 24-2-2011 n. 4520), prevista dall’accordo 27-4-1998, per i contratti in scadenza al 30-4-1998.
Al riguardo è stato precisato che non giova, in senso contrario sottolineare che la L. n. 56 del 1987, art. 23 nel delegare all’autonomia collettiva la previsione di ipotesi diverse ed ulteriori di apposizione del termine al contratto di lavoro, nulla ha disposto in materia di proroga; l’accordo sopra citato, infatti, non prevede una nuova e diversa disciplina della proroga ma contiene una mera presa d’atto delle parti sociali relativamente all’esistenza delle condizioni (esigenze contingenti ed imprevedibili) previste dalla legge (L. n. 230 del 1962, art. 2) per legittimare la proroga;
una presa d’atto che rileva unicamente sotto il profilo probatorio esentando il datore di lavoro dall’onere di provare ulteriormente la sussistenza delle suddette circostanze (v. per tutte Cass. n. 19696/2007 cit.).
Così accolto il primo motivo del ricorso principale, resta assorbito il secondo riguardante le conseguenze economiche della pretesa nullità del termine e della proroga.
Infine, sul ricorso incidentale della G., diretto ad ottenere, subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale, la declaratoria della nullità della proroga del secondo contratto (questione ritenuta dalla Corte di merito assorbita dalla riconosciuta nullità della proroga del primo contratto), osserva il Collegio che, come ripetutamente affermato da questa Corte, "il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovverosia una soccombenza, sicchè va ritenuto inammissibile quando con esso la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso a lei sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio" (v. Cass. 18-10-2006 n. 22346, Cass. 10-8-2007 n. 17631, Cass. 16-5-2007 n. 11321, Cass. 10-12-2009 n. 25821).
Così accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, l’impugnata sentenza va cassata, in refezione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi al principio sopra richiamato, statuendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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