Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 53

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questo Consiglio con decisione 4 giugno 2009 n. 115 – in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Palermo 27 marzo 2008 n. 384 – ha dettato i criteri per il risarcimento dei danni patiti dall’Impresa ricorrente a seguito di una ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco del comune di Palma di Montechiaro.

Sulla base di tale provvedimento la ricorrente aveva infatti dovuto espletare nei mesi di novembre e dicembre 2004 il servizio di smaltimento R.S.U. dietro corresponsione da parte del comune del compenso previsto nell’anno 2002, evidentemente non più remunerativo.

Con la citata decisione n. 115/2009 questo Consiglio ha quindi ordinato al Comune di Palma di Montechiaro di provvedere nel termine di sessanta giorni ad offrire all’Impresa una somma determinata secondo i criteri suddetti, previo esperimento di un accertamento tecnico contabile.

Nell’inerzia del comune la Consortile Palma Ambiente di Di.Fa.Sa. & c. s.n.c., previa notificazione di un atto di diffida e messa in mora, ha proposto il ricorso in esame, con il quale chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione in epigrafe e, in caso di perdurante inottemperanza comunale, la nomina di un commissario ad acta.

Il ricorso – ritualmente notificato dopo la proposizione dell’atto di diffida e messa in mora – va accolto.

Per l’effetto va ordinato al comune di Palma di Montechiaro di provvedere all’esecuzione della decisione di questo Consiglio n. 115 del 2010 nel termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione o se anteriore notificazione della presente sentenza.

Nell’ipotesi di inadempimento va nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, l’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Le spese di questa fase del procedimento sono poste a carico del comune e liquidate in via forfetaria in dispositivo.

Il pagamento dell’eventuale compenso al commissario ad acta, che sarà liquidato a richiesta con separato provvedimento all’esito della procedura, è anch’esso sin d’ora posto a carico del comune.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:

a) ordina al comune di Palma di Montechiaro di dare integrale esecuzione alla decisione n. 115 del 2010 nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o se anteriore dalla notificazione della presente sentenza;

b) nomina sin d’ora commissario ad acta, nel caso di persistente inottemperanza totale o parziale, l’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con facoltà di delega a dirigente dell’Assessorato affinché provveda al compimento degli atti necessari per l’esecuzione della citata decisione;

c) condanna il comune di Palma di Montechiaro al pagamento in favore della ricorrente di Euro 1.500,00 per le spese della presente fase del giudizio;

d) pone a carico del Comune di Palma di Montechiaro l’eventuale compenso per il commissario ad acta, da liquidarsi a richiesta con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria perchè copia della presente sentenza sia trasmessa all’Assessore Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica.

Così deciso in Palermo il 22 settembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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