Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 51

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza di primo grado è stato accolto in parte il ricorso proposto dalle società oggi appellanti avverso il decreto in data 7 agosto 2002 col quale l’Assessore regionale alla sanità determinò le rette di degenza nelle Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) per anziani non autosufficienti e disabili.

La sentenza è stata impugnata in via principale con l’atto di appello all’esame dalle società in epigrafe indicate le quali hanno chiesto la riforma, previa sospensione dell’efficacia, del capo col quale il Tribunale ha respinto la censura volta ad ottenere la corresponsione di una quota parte della retta anche in caso di posti letto non occupati, a copertura delle spese fisse comunque sostenute dalle strutture.

Si è costituita per resistere ed ha proposto ricorso incidentale la Azienda U.S.L. n. 3 di Catania, la quale ha in particolare chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché per omessa evocazione in giudizio da parte delle ricorrenti dei comuni della Provincia di Catania.

Si è costituito in resistenza l’Assessore regionale alla sanità.

Con nota versata in prossimità dell’udienza e con dichiarazione a verbale le strutture R.S.A. appellanti hanno dichiarato di non aver più interesse alla decisione.

Nell’udienza del 22 settembre 2010 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

L’appello principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come rappresentato dalle appellanti.

L’appello incidentale, nella parte in cui ha carattere autonomo o improprio, è infondato e va respinto: nel suo complesso, come si vedrà, tale appello incidentale è comunque anch’esso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Infondato soprattutto è il motivo mediante il quale l’Azienda U.S.L. torna a dedurre in via incidentale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia all’esame, sostenendo che la stessa involge un rapporto obbligatorio e dunque paritario tra la Amministrazione sanitaria regionale e le R.S.A.

Come precisato dalla Suprema Corte, in base al disposto dell’art. 33 comma 1 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 lett. a) L. 21 luglio 2000 n. 205, nel testo risultante dal dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie fra i gestori pubblici del servizio sanitario nazionale e le dette strutture private, quando concernano esclusivamente il pagamento di corrispettivi; tutte le volte, invece, che la vertenza coinvolga una verifica dell’azione autoritativa della Pubblica amministrazione sul rapporto sottostante o dell’esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi, si radica la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. fra le recenti SS.UU. n. 29536 del 2008).

Nel caso in esame, chiaramente, le ricorrenti non hanno agito in giudizio per ottenere il pagamento di crediti ma per contestare un provvedimento autoritativo adottato dall’Assessorato competente in base a valutazioni discrezionali ed avente ad oggetto non soltanto l’adeguamento delle rette ma altresì il dimensionamento delle strutture accreditate nonché le procedure da seguire per il recupero dei contributi posti a carico dei degenti: sussiste dunque la giurisdizione del giudice amministrativo, del tutto correttamente ritenuta dal T.A.R.

Infondato è poi il motivo mediante il quale l’appellante incidentale torna a dedurre la inammissibilità del ricorso originario per omessa notifica dello stesso ai comuni della Provincia di Catania e all’Assessorato regionale agli enti locali.

Per quanto riguarda l’Assessorato, basta rilevare che il decreto 7.8.2002, impugnato in prime cure, è stato adottato in via esclusiva dall’Assessore alla sanità senza previo concerto con l’Assessorato agli enti locali, di talché nessun onere di notifica sussisteva nei confronti di quest’ultimo.

Per quanto riguarda i comuni della Provincia di Catania, basta ricordare che secondo costante giurisprudenza la qualità di controinteressato postula la ricorrenza – oltre che dell’elemento sostanziale ossia la titolarità di un interesse contrapposto a quello azionato con il ricorso, asseritamente sussistente nel caso in esame – anche di un elemento formale, costituito dall’espressa contemplazione del soggetto nell’atto impugnato, nel caso all’esame obiettivamente insussistente.

Infondato è infine il motivo mediante il quale si deduce l’inammissibilità dell’originario ricorso collettivo, perchè le R.S.A. ricorrenti avendo diversa dimensione sarebbero portatrici di interessi confliggenti.

Al riguardo per escludere l’esistenza di un reale conflitto di interessi in seno alla compagine delle ricorrenti basta infatti osservare che le stesse hanno espressamente e concordemente richiesto l’omogeneizzazione delle tariffe, indipendentemente dalle dimensioni concrete della struttura assistenziale.

Con gli ulteriori motivi dell’appello incidentale si contestano nel merito i capi della sentenza di primo grado che hanno accolto le domande delle ricorrenti relative alla fissazione di una retta unica per tutte le tipologie di strutture e all’individuazione dell’Azienda U.S.L. come soggetto competente al recupero dei ticket (per spese "alberghiere") non corrisposti dai pazienti indigenti.

Questi motivi, come anticipato e a prescindere da ogni approfondimento in ordine alla loro ammissibilità vista l’acquiescenza prestata dall’Assessorato alla sentenza di primo grado, sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

In effetti, dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata dall’Azienda, l’Assessorato alla sanità, come evidenziato dalle appellanti principali nella memoria conclusiva del 27 luglio 2010, ha adottato numerosi provvedimenti con i quali da un lato (cfr. Decreti del 28.11.2007 e 24.5.2010) ha confermato il sistema della retta unica; dall’altro (cfr. Decreto 24.5.2010) ha chiaramente imposto all’Azienda di corrispondere alle Residenze l’intera retta, esonerando le stesse da ogni incombenza per quanto riguarda il recupero del contributo dovuto da parte dei pazienti indigenti.

Questi provvedimenti generali – a differenza di quelli analoghi adottati in precedenza dall’Assessorato – non fanno alcuna menzione del contenzioso in corso e non risultano condizionati all’esito del giudizio in appello, così restando confermata anche sul piano sostanziale l’acquiescenza della Regione alla sentenza di primo grado.

In tale contesto l’Azienda U.S.L., la quale non ha impugnato i provvedimenti in questione, non ha dunque più interesse a censurare nel merito la sentenza stessa.

Anche l’appello incidentale va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla reciproca soccombenza virtuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse sia l’appello principale che quello incidentale.

Le spese e gli onorari di questo grado del giudizio sono integralmente compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 22 settembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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