Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 22-04-2013, n. 18281 Riesame

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Svolgimento del processo

B.B., tramite il difensore propone ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza 16.7.2012 con la quale il Tribunale del riesame di l’Aquila, ha dichiarato inammissibile per tardività, la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro 25.3.2012 con decreto apparentemente reso dal Pubblico Ministero in data 29.8.2011, ma notificato alla parte in data 12.6.2012.

La difesa richiede lo annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

1.) ex art. 606, comma 1, lett. c) la violazione degli artt. 324, 591 e 592 c.p.p. assumendo che il ricorso avanti il Tribunale del riesame, è stato proposto tempestivamente, perchè depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Tivoli in data 20.6.2012 e spedita al Tribunale dell’Aquila in data 21.6.2012;

2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perchè l’atto di sequestro è ingiusto, arbitrario e privo di supporto probatorio.

Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 582 c.p.p., comma 2 è previsto, in via generale, che le parti private e i loro difensori possono presentare l’atto di impugnazione, in luogo della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovano se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato.

Tale regola non trova applicazione nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali e del provvedimento di convalida del sequestro. L’art. 324 c.p.p. (cui l’art. 355 c.p.p., comma 3 dell’art. 355 c.p.p. fa richiamo), dispone infatti che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (v. Cass. Sez. 4, 10.7.2002 n. 33337; Cass. Sez. 5, 22.5.2000 n. 2915; Cass. Sez. 4, 27.11.1996 n. 2921; Cass. Se. 1, 3.11.1992 n. 4486), nè a diversa conclusione può pervenirsi in virtù del richiamo che l’art. 324 c.p.p. fa alìart. 582 c.p.p., trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le "forme" con le quali la richiesta va proposta e non già il luogo del suo deposito. Dall’esame degli atti emerge che il ricorrente ha proposto la impugnazione avverso il decreto di convalida del sequestro mediante deposito presso il Tribunale di Tivoli invece che direttamente presso il Tribunale dell’Aquila. B gravame presentato avverso il provvedimento di convalida del sequestro è pertanto inammissibile (v. Cass. Sez. 4, n. 2921/96 cit), ed assorbita ogni diversa questione, il ricorso proposto in questa è infondato e va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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