Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13222

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 20 dicembre 2006 – 12 gennaio 2007, la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame proposto da M. B. nei confronti di P.I. S.p.A. avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda della B. diretta al riconoscimento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato con durata dall’13.07.02 al 30.09.02, stipulato ai sensi dell’art. 25 del CCNL 11.1.2001 ed alla stregua di quanto disposto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23.
A sostegno della decisione osservava, tra l’altro che, in base ad un’interpretazione sistematica della normativa di riferimento, doveva affermarsi che, nella fattispecie in contestazione – caratterizzata dall’assunzione di personale con rapporto a tempo determinato per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre" – non era affatto richiesto, per la legittimità dell’assunzione a termine, – come invece dedotto dall’istante – che il lavoratore fosse stato assunto per la sostituzione di un dipendente nominativamente indicato e che, inoltre, venisse indicata la causa specifica della sostituzione, ma soltanto che l’assunzione ex art. 25 del CCNL 11.1.2001 fosse stata necessitata da esigenze di espletamento del servizio che non potessero venire soddisfatte in conseguenza delle assenze per ferie del personale nel periodo estivo; situazione, questa, sussistente nella specie.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre B.M. con tre motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..
Resiste la società P.I. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 87, art. 23 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente sostenuto che il richiamato art. 23 avrebbe previsto "una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati i quali stabiliscono il limite percentuale dei lavoratori che possono essere assunti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, ponendo, fra l’altro, l’onere della prova a carico del datore di lavoro ossia di Poste"; onere, nella specie, non assolto.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del CCNL 11/1/01 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto la legittimità del termine apposto al contratto stipulato, pur mancando in esso la specificazione della causale occorrente per ricollegare eziologicamente l’assunzione a termine del lavoratore con le esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione di cui all’art. 25 c.c.n.l. del 11/01/01, con l’esigenza di dare attuazione agli accordi sulla mobilità del personale 2001-2002, con l’esigenza di sostituire personale in ferie, in ossequio al principio della ricollegabilità fra la singola assunzione e la motivazione addotta. Lamenta ancora che il Giudice a quo abbia trascurato di considerare che incombe sul datore di lavoro, che sostiene in giudizio la legittimità del termine apposto al contratto stipulato per aver rispettato il limite percentuale per le assunzioni a tempo determinato rispetto a quelle a tempo indeterminato, sia a livello nazionale che regionale, previsto dall’art. 25 c.c.n.l del 11/01/01, l’onere di provare le circostanze atte a dimostrare con certezza il mancato superamento del suddetto limite.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nonchè insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto la legittimità del termine apposto al contratto stipulato, pur mancando in esso la specificazione per iscritto delle ragioni giustificatrici del contratto a termine in ossequio al principio della ricollegabilità fra la singola assunzione e la motivazione addotta. Lamenta ancora che l’impugnata sentenza non abbia considerato che incombe sul datore di lavoro, che sostiene in giudizio la legittimità del termine apposto al contratto stipulato in ossequio a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 l’onere di provare le circostanze atte a dimostrare con certezza l’effettiva adibizione del lavoratore, nel periodo di lavoro espletato, alle strutture produttive dell’azienda, il luogo di lavoro, il tempo, il settore e le mansioni nonchè l’effettivo collegamento fra l’assunzione del lavoratore e le motivazioni addotte.
Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato.
Invero, le doglianze svolte sono contrarie al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non può ritenersi che l’ipotesi, contenuta nella contrattazione collettiva, della sostituzione di un lavoratore assente per ferie mediante assunzione a tempo determinato debba rispettare la prescrizione di indicare il nome del lavoratore sostituito, in analogia a quanto prescritto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. B per il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 18293/2007; 8446/2009; 29294/2011) e che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie, cosicchè l’unico presupposto per la sua operatività è costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 26678/2005; 13457/2006;
6913/2009).
Le argomentazioni svolte dalla ricorrente non configurano valide ragioni per discostarsi dai suddetti principi, cosicchè i motivi non possono trovare accoglimento.
Anche in ordine alla sollevata questione circa la mancata dimostrazione della percentuale di assunzioni, la Corte d’appello ha argomentato facendo leva sulla genericità della contestazione sul punto.
Le incertezze giurisprudenziali manifestatesi in materia ancorchè in tempi non più recentissimi inducono a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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