Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 48

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I coniugi Bi. e Mo. realizzavano nel 1983 in territorio del Comune di Avola, contrada (…) i cordoli di fondazione di un edificio da adibire a propria abitazione, senza avere ottenuto la preventiva concessione edilizia dal competente Ufficio del predetto Comune.

I VV.UU. del Comune di Avola, rilevato l’abuso in data 6.10.1983, informavano il Sindaco, il quale con l’ordinanza n. 176/1983 ingiungeva ai detti coniugi di sospendere i lavori e di demolire l’edificato.

Successivamente i VV.UU., con nota n. 3337/P.U. del 26.10.1983, informavano il Sindaco che i suddetti coniugi non avevano ottemperato all’ordine di demolizione e che la consistenza delle opere abusive era variata in quanto risultava realizzata una costruzione di mq. 166,50 con copertura a solaio in c.a. prefabbricato. Dopo circa tre anni, il Sindaco, con ordinanza n. 45 del 4.2.1987, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune di detto fabbricato abusivo, unitamente all’area su cui insiste.

Con ricorso n. 914/87 al T.A.R. Catania, i coniugi sopra menzionati insorgevano avverso detta ordinanza n. 45/87 deducendo eccesso di potere sotto diversi profili.

Con atto del 22.6.1987, la suddetta ordinanza di acquisizione veniva trascritta nei registri immobiliari della Conservatoria di Siracusa in data 29/6/1987 ai nn. 10280/7830. Il T.A.R. adito dichiarava inammissibile il ricorso in ragione dell’omessa impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 176/1983, ritualmente notificata agli interessati. Con l’appello in epigrafe, gli odierni ricorrenti, ribadendo le censure mosse innanzi al Giudice di prime cure, hanno dedotto che il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto l’inammissibilità del ricorso in primo grado.

Con il ricorso originario, infatti, gli interessati non avrebbero contestato l’abusività dell’intervento, bensì avrebbero rilevato vizi di legittimità afferenti esclusivamente l’ordinanza di acquisizione, quali il difetto di motivazione di quest’ultima e l’erronea apprensione di una superficie maggiore rispetto a quella individuata nell’ingiunzione di demolizione.

Con controricorso, ha replicato l’Amministrazione comunale intimata per chiedere il rigetto del gravame, deducendone l’inammissibilità e/o l’infondatezza in fatto ed in diritto. Il Collegio non può che confermare la sentenza di primo grado; invero l’impugnativa del provvedimento con cui è stata disposta l’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio indisponibile del Comune è inammissibile essendosi definitivamente consolidato, per omessa impugnazione nel termine decadenziale, il provvedimento presupposto, di ingiunzione di demolizione delle opere abusive.

L’appello, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

La particolare natura della materia oggetto del giudizio induce a ritenere che sia equo disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 27 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *