Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 47

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ricorso al T.A.R.S., sezione staccata di Catania, gli odierni appellati – medici ed infermieri dell’ospedale X, strutturati in reparti/servizi diversi da quelli di radiologia – chiedevano l’accertamento del proprio diritto a percepire dalla "Gestione Stralcio" della soppressa U.S.L. n. 26, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 9 luglio 1995 (data di costituzione della nuova Azienda ospedaliera), l’indennità di rischio radiologico, nella misura intera prevista dall’art. 1 della L. 27 ottobre 1988 n. 460 (Lire 200.000 mensili), in luogo di quella ridotta (di Lire 50.000 mensili). Invero, detta indennità veniva riconosciuta in misura intera ad alcuni degli interessati dall’Amministrazione a cagione dell’esposizione continua e permanente alle radiazioni ionizzanti subite in occasione del servizio prestato.
L’Assessorato regionale alla sanità si costituiva in giudizio, deducendo, prioritariamente, il proprio difetto di legittimazione passiva e, quindi, l’infondatezza nel merito del gravame.
Con ordinanza collegiale n. 1560/2000, il T.A.R. Catania, in accoglimento della domanda cautelare proposta dai ricorrenti, dichiarava l’obbligo della Gestione Stralcio dell’U.S.L. n. 26 di Siracusa presso l’A.U.S.L. n. 8 della medesima città di corrispondere le somme reclamate.
Con sentenza n. 1619/2008, il TAR adito affermava la legittimazione dell’Assessorato odierno appellante ed accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto degli istanti a conseguire le differenze retributive in argomento. Con l’appello in epigrafe, l’Assessorato, contestando le ragioni a base dell’impugnata sentenza, ne ha chiesto la riforma e, quindi, l’accoglimento dell’appello di che trattasi. Gli appellati, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio, ritenendo che non sussistano motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale assunto in casi analoghi, accoglie l’appello (cfr. C.G.A. n. 532/07 e n. 812/07).
La Legge n. 460/1988 – che reca modifiche ed integrazioni alla L. n. 416/1968, concernente l’istituzione dell’indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica – identifica tassativamente il personale addetto ai servizi di radiologia, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare in quello medico e tecnico di radiologia di cui all’art. 58, 1° comma, D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, ossia le persone esposte abitualmente per ragioni professionali a pericolo derivante dalla radiazione perchè sottoposte con continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibite ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, attribuendo loro un maggiore importo dell’indennità di rischio radiologico istituita dalla Legge n. 416/68 citata.
Il personale non contemplato dall’art. 1, comma 2, L. 27 ottobre 1988 n. 460, eventualmente esposto a rischio radiologico in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale medico e tecnico di radiologia e, quindi, solo occasionalmente esposto al rischio di radiazioni ionizzanti, beneficia della protezione sanitaria prevista in via generale nei confronti dei lavoratori non esposti professionalmente a dette radiazioni. Questi ultimi vanno individuati secondo le modalità previste dall’art. 58, quarto comma, D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 e, ove ritenuti esposti in modo saltuario al rischio radiologico, hanno titolo alla corresponsione della speciale indennità, escluso il maggiore importo di cui sopra.
Concludendo sul punto, la normativa di settore ha distinto le seguenti due categorie di personale al quale si deve riconoscere l’indennità:
– personale medico e tecnico di radiologia, cui tali benefici vanno sempre riconosciuti;
– altri operatori sanitari che operano nel servizio di radiologia, nonché tutto il personale che si trova ad essere occasionalmente esposto a radiazioni ionizzanti, ai quali, invece, tali benefici possono essere concessi solo a condizione che la competente Commissione abbia accertato la concreta esposizione alle radiazioni.
L’indennità di cui trattasi compete, pertanto, al personale che sia sottoposto con carattere di continuità all’azione di radiazioni.
L’accertamento della quantità di radiazioni necessaria per beneficiare dell’indennità spetta, in via esclusiva, all’apposita Commissione tecnica di cui alla L. n. 460/1988, restando preclusa all’Amministrazione la possibilità di riconoscere tali benefici in assenza di detto accertamento tecnico. Invero, le conclusioni della Commissione per l’accertamento del personale non medico o tecnico di radiologia soggetto al rischio di radiazioni ionizzanti devono, per espressa previsione normativa, contenere un preciso riscontro di tutti i presupposti indicati dalla norma, quali la continuità dell’esposizione alle radiazioni, l’individuazione della zona controllata ai sensi della circolare del Ministero della sanità 4 agosto 1971 n. 144 e l’inevitabilità della esposizione al rischio.
Solo tale accertamento, infatti, soddisfa la condizione – cui fa riferimento la Corte Costituzionale con la sentenza n. 343/1992 – necessaria per ricomprendere il personale che, in via di eccezione, può usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e dei tecnici di radiologia. Non può essere condivisa, pertanto, la presunzione assoluta di esposizione affermata dal primo decidente con la sentenza impugnata, con il mero riferimento ad un provvedimento successivo al periodo oggetto del presente giudizio, non avente efficacia retroattiva ed emesso da un organo diverso dalla Commissione tecnica di cui alla L. n. 460/1988. Orbene, come si evince dagli atti di causa, la Commissione, con la delibera in data 20/10/1992, dando atto dell’avvenuto annullamento della precedente delibera del 24/4/91, con cui era stata attribuita l’indennità nella misura intera al personale medico dell’ortopedia addetto alle sale gessi ed operatorie, ha tuttavia prorogato l’elargizione di tale indennità al personale medico solamente fino al 31 dicembre 1992, data entro cui andavano completati i lavori di adeguamento delle condizioni operative delle due sale.
Con la medesima delibera del 20 ottobre 1992, la Commissione ritenne di riconoscere in misura ridotta tale indennità a favore del personale infermieristico impiegato nelle suddette sale, in considerazione dell’esposizione non professionale dello stesso alle radiazioni ionizzanti.
Non veniva, invece, riconosciuto alcun beneficio al personale medico ed infermieristico incardinato nell’unità coronarica.
Con successiva delibera in data 14 giugno 1993, la Commissione, individuati i criteri generali cui attenersi nelle operazioni di accertamento ad essa demandati, riconobbe che l’indennità in misura piena andava attribuita solamente ai medici radiologi e tecnici di radiologia, per i quali la legge presume l’assoluta esposizione al rischio.
Al personale medico di chirurgia, ortopedia, anestesia e pneumologia nonché al personale paramedico di sala gessi, sala operatoria e anestesia ed al personale ausiliario di sala operatoria e sala gessi riconosceva, invece, la sussistenza dei presupposti per l’elargizione dell’indennità in misura ridotta, considerandolo occasionalmente esposto al rischio e, comunque, non sussistendo nei confronti degli interessati le condizioni che, ex lege, giustificano l’attribuzione dell’indennità in misura intera al personale addetto alla radiologia.
Infine, il personale non appartenente alla platea di coloro ai quali era stata riconosciuta l’indennità in misura ridotta, pure indicato nella suddetta delibera del 14 giugno 1993, nonché quello per il quale la Commissione non ha proceduto ad alcun accertamento è stato escluso dall’attribuzione di detta indennità in misura ridotta. Ritenuto che l’accertamento, da parte della Commissione Rischio Radiologico, della sussistenza dei requisiti prescritti, in capo al personale impiegato presso presidi ospedalieri, costituisce il presupposto necessario ai fini dell’attribuzione dell’indennità in argomento, il Collegio accoglie l’appello e, per l’effetto, riforma l’impugnata decisione, disponendo l’obbligo in capo all’Amministrazione appellante di provvedere alla stregua dei criteri sopra esposti.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
La particolare natura della controversia all’esame induce a ritenere equa la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 27 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

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