Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13219

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Per un credito derivantegli da "complesse operazioni di vendita di quote sociali", O.F. conseguì dal Tribunale di Busto Arsizio decreto ingiuntivo nei confronti di V.M. ed Ob.Gi., che avevano riconosciuto il debito; costoro però si opposero, contestando il credito sotto il profilo della sua liquidità ed invocando la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, per l’operatività di una clausola compromissoria, nonchè l’incompetenza di quello adito.

Chiamato in causa dall’ O. anche M.G., indicato come debitore solidale degli altri, il tribunale accolse l’opposizione e dichiarò il difetto di giurisdizione; ed il gravame dell’ O. è stato poi rigettato nel merito, una volta disattesa tale declinatoria, dalla corte di appello di Milano, con sentenza n. 1960 del 21.7.06, notificata il 16.1.07. Per la sua cassazione ricorre, affidandosi ad almeno tre motivi, l’ O.;

resistono con separati controricorsi: da un lato, V.M. e Ob.Gi., dispiegando a loro volta ricorso incidentale su due motivi; dall’altro, M.G.C..

2. Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata, una volta rilevato che i ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

3. Ciò posto, delle parti in causa:

3.1. l’ O., in particolare, dispiega tre motivi: un primo, di violazione o falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ.; un secondo, di insufficiente motivazione su precedenti rapporti processuali, sull’esclusione del riconoscimento del debito e degli effetti del riconoscimento; un terzo, di nullità della sentenza e del procedimento;

3.2. V.M. e Ob.Gi., dal canto loro, oltre a contestare i motivi dell’avverso ricorso, dispiegano ricorso incidentale con cui censurano l’esclusione della competenza arbitrale e l’affermazione di quella territoriale del giudice adito;

3.3. M.G.C., infine, controbatte nel merito alle argomentazioni ed alle richieste del ricorrente principale.

4. Va premesso che alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ.:

4.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del cit. decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, di quest’ultima (con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, n. 23800);

4.2. i criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione, nonostante i motivi che l’avrebbero determinata, attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla norma (per tutte, v.

espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194);

4.3. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.:

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), essi devono compendiare (e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso:

Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

4.4. quanto poi al capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione – con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso – di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002; da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).

5. In applicazione di tali criteri alla fattispecie, va rilevato che i motivi del ricorso principale non sono corredati dei quesiti di diritto o dei momenti di sintesi o riepilogo di cui al paragrafo precedente: ne consegue che, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., esso è inammissibile; quello incidentale deve invece reputarsi condizionato e, pertanto, va dichiarato assorbito. Quanto alle spese di lite del giudizio di legittimità, la soccombenza del ricorrente principale ne comporta la condanna in favore delle altre parti (e, quanto ai ricorrenti incidentali, tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale).

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il principale ed assorbito quello incidentale; condanna O. F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti, liquidate: in favore di V.M. ed Ob.Gi., tra loro in solido, in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; in favore di M.G.C., in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *