Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-04-2013, n. 18248 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28/1/2011 il Gip del Tribunale di Vicenda ha convalidato il provvedimento del Questore di Vicenza del 24/1/2011, notificato il giorno successivo alle ore 12,30, che ha disposto per il sig. C. il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive che vedono protagonista la squadra di calcio del Vicenza e l’obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza in contemporanea con tali manifestazioni; nel corpo del provvedimento il Giudice delle indagini preliminari ha esonerato il sig. C. dalla presentazione alle autorità di pubblica sicurezza in occasione delle manifestazioni del Vicenza Calcio che si svolgano in concomitanza con la partecipazione del medesimo, quale tesserato e giocatore, alle manifestazioni della società "Arena", previa documentazione di tale circostanza al comando dei Carabinieri competente.

2. Avverso tale decisione il sig. C. ha proposto ricorso in sintesi lamentando:

a. Errata applicazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b), con riferimento al rigetto da parte della Questura della richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo ex L. n. 241 del 1990;

b. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e), con riferimento alla ritenuta necessità della imposizione anche dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza;

c. Errata applicazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b), per l’omessa notificazione dell’ordinanza di convalida anche al Difensore.

Motivi della decisione

1. Rileva la Corte che il primo motivo è manifestamente infondato.

Eventuali vizi dell’atto amministrativo concernenti l’accesso della parte agli atti del procedimento non rivestono autonoma rilevanza ai fini della decisione del giudice e debbono essere fatti valere avanti l’autorità giudiziaria competente al controllo dell’atto amministrativo.

Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come rispetto alle prescrizioni imposte dal Questore e consistenti nell’obbligo di presentazione possano compitamente esercitarsi i controlli e le garanzie previste dalla procedura disciplinata dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, a tal proposito fissando il principio che il diritto di difendersi in sede di convalida avanti il Giudice delle indagini preliminari debba essere effettivo e richieda che la parte privata abbia a disposizione per la presentazione delle memorie lo stesso termine di 48 ore concesso al Pubblico ministero per l’inoltro della richiesta di convalida a partire dal momento in cui il provvedimento del Questore è notificato al destinatario. Durante tale termine gli atti sono presenti presso la segreteria dell’ufficio requirente e possono essere consultati dalla parte. Ora, risulta che la Difesa del ricorrente ha presentato al Giudice delle indagini preliminari una propria memoria che può considerarsi fondata sui medesimi elementi di fatto e documentali a disposizione del Pubblico ministero, così che non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa nell’ambito della fase giudiziale; inoltre, tutte le parti hanno avuto contezza dei presupposti in fatto che il Questore ha posto a fondamento della propria decisione, così che va escluso che si versi in ipotesi di illegittimità dei provvedimenti adottati.

2. Anche il secondo motivo deve considerarsi inammissibile. Sia il Questore sia il Giudice delle indagini preliminari hanno messo in evidenza il disvalore delle specifiche condotte tenute dal ricorrente in occasione della manifestazione sportiva in esame e formulato su tale base una prognosi negativa. Non sussiste, dunque, il lamentato difetto di motivazione, avendo il Giudice delle indagini preliminari chiaramente indicato quali sono i presupposti in fatto e le valutazioni della propria decisione, che non appare nè incoerente nè manifestamente illogica rispetto alle premesse.

3. Infine, per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, deve osservarsi che la Difesa ha pienamente e tempestivamente esercitato le facoltà connesse alla notificazione della decisione, proponendo una impugnazione tempestiva che prende ad esame in modo articolato la motivazione dell’ordinanza impugnata, così escludendosi qualsiasi concreta compressione del diritto di difesa.

4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013
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