Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 44

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) – Con ricorso del 2 novembre 2005 la G – Gestione Imprese A. s.a.s. impugnava davanti al T.A.R. della Sicilia, Sezione autonoma di Catania, la delibera n. 65 del 24 agosto 2005 con la quale il Consiglio comunale di Roccalumera dichiarava di voler conseguire la disponibilità di un immobile adibito a mercato coperto alla scadenza del contratto di locazione, nonché il provvedimento del 25 agosto 2005 con cui il responsabile del procedimento comunicava alla società ricorrente la disdetta del contratto avente scadenza 29 agosto 2006.
2) – Con sentenza n. 68 del 15 gennaio 2009, il giudice adito dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.
A suo avviso, la questione dedotta in giudizio riguardava una situazione giuridica che vedeva l’amministrazione e il privato – nella qualità rispettivamente di locatore e conduttore – su posizioni del tutto paritarie, qualificabili in termini di diritto soggettivo, così come avviene ogni qual volta siano due soggetti privati a contrapporsi su analoga vicenda.
2) – La ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.
A suo avviso, le considerazioni svolte dal T.A.R. sono del tutto erronee perché non tengono conto della effettiva qualificazione giuridica del negozio non quale contratto di diritto privato, ma quale concessione, in virtù della natura indisponibile e vincolata del bene oggetto di godimento.
A ciò consegue che giudice competente a conoscere della controversia è il giudice amministrativo.
Ciò posto, l’appellante ha dedotto avverso gli atti impugnati le censure di eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, illogicità manifesta e sviamento dall’interesse pubblico.
Resiste al gravame il Comune di Roccalumera.
3) – L’appello è infondato.
La tesi dell’appellante trascura di considerare che il suo rapporto con il Comune al fine della gestione del bene patrimoniale in questione è stato disciplinato da un contratto di locazione, soggetto alla disciplina del diritto privato e che il Comune, nel comunicare la sua volontà di disdire il rapporto, si è avvalso di un diritto potestativo espressamente contemplato dall’art. 3 del contratto.
Trattasi, quindi, di controversia nella quale non viene in questione una posizione di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo e, come tale, rientrante nella cognizione del giudice ordinario.
4) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese e gli onorari del giudizio sono posti a carico dell’appellante e sono liquidati a favore dell’Amministrazione appellata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Condanna la società appellante al pagamento a favore del Comune di Roccalumera delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 17 marzo 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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