Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-04-2013, n. 18246 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 6/2/2012 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sondrio ha applicato all’imputata la pena di due anni di reclusione e 1.000,00 Euro di multa, con sospensione condizionale della pena detentiva, e disposto la confisca dell’autovettura in sequestro, in relazione al reato previsto dall’art. 81 cpv. cod. pen., della L. 20 gennaio 1958, n. 75, artt. 3 e 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, e successive modifiche.

2. Avverso tale decisione la sig.ra L. propone ricorso in sintesi lamentando:

errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 6, 7 e 8 quinquies per avere il Tribunale omesso di considerare che la vettura fu oggetto di sequestro probatorio e non sussistono in atti elementi che possano giustificare l’esistenza di un utilizzo della vettura non solo per la commissione del reato di introduzione di persone clandestine nel territorio dello Stato, reato non contestato alla ricorrente, ma neppure quello di agevolazione della loro permanenza. Inoltre, il provvedimento di confisca non fornisce alcuna indicazione circa la natura e gli elementi identificativi della vettura.

Motivi della decisione

1. Rileva la Corte che la contestazione di reato oggetto della sentenza di applicazione pena non consente di affermare che la condotta della ricorrente di recarsi a (OMISSIS) e di trasportare le persone delle condotte illecite contestate agli imputati con riferimento al capo B) di imputazione sia, direttamente e in modo essenziale, funzionale a favorire la permanenza di tali persone sul territorio nazionale. Rileva, altresì, che la condotta di "accompagnare" le persone a mezzo della vettura non appare in alcun modo ricompresa fra gli elementi di fatto indicati nel capo A) della rubrica, elementi che per la ricorrente concernono la stipula di un contratto di locazione, il pagamento del relativo canone e la gestione delle inserzioni pubblicitarie finalizzate all’attività di prostituzione.

2. A fronte di questa relazione fra le contestazioni e l’utilizzo della vettura in sequestro, la sentenza impugnata risulta priva di motivazione in ordine alle ragioni della disposta confisca, così che devono trovare applicazioni i principi di giurisprudenza, costanti, secondo cui "in caso di pena patteggiata, l’estensione dell’applicabilità, per effetto della L. 12 giugno 2003, n. 134, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal comma 2 di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, non esime il giudice dal motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati" (per tutte, Sez. 6, n. 10531 del 21/2/2007, Baffoè, rv 235928).

3. Sulla base di tali considerazioni, difettando ogni motivazione in ordine ai presupposti della confisca, il relativo capo della sentenza deve essere annullato senza rinvio, con eliminazione dell’ordine di confisca della vettura in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’autovettura, che elimina.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

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