Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13216

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Svolgimento del processo
Il Presidente del Tribunale di Roma ha ingiunto con decreto alla s.p.a. P.I. il pagamento di L. 74.121.455.832 in favore della società O., quale corrispettivo per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica ad apparecchiature presso gli uffici postali elettronici.
Con sentenza del 5-2-99 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta dalla società P.I., sul rilievo della genericità dei motivi di opposizione.
La pronunzia è stata impugnata dalla soccombente P.I. che ha dedotto la nullità del contratto perchè contrario a norme imperative, in special modo a norme penali in tema di corruzione, abuso di ufficio e falso; in subordine, perchè il contratto è stato concluso a trattativa privata, senza che ricorressero i presupposti per ricorrere a tale forma di contrattazione ed è stato stipulato da organi che sarebbero stati surrettiziamente indotti a farlo sulla base di false rappresentazioni loro irrogate dai responsabili della corruzione.
Ammessa la produzione di documenti relativi al procedimento penale che ha riguardato i fatti in oggetto,la Corte di appello di Roma, con sentenza del 19-5-2009, ha dichiarato l’invalidità del contratto n. 1219 del 20-6-1991 fra P.I. e T. ed ha condannato la società appellata alla restituzione in favore delle P.I. di quanto dalla stessa versato in esecuzione del medesimo, con conseguente revoca, per l’effetto, del decreto opposto.
Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso la T. Italia s.p.a (già ing. O. & C.) affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale con un motivo la società P.I..
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1. La Corte di appello ha accolto il gravame affermando "il caso attiene al contratto n. 1219 del 20-6-91 con il quale la società O. si impegnava alla fornitura di assistenza tecnica e manutenzione ai sistemi in uso presso gli uffici postali elettronici già istallati, in relazione al quale può ritenersi sussistente la dedotta nullità.
Deve sul punto ribadirsi quanto già evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 2107/2008 in ordine alla violazione delle regole di scelta del contraente, mancando ogni prova dei presupposti che limitassero la procedura a trattativa privata adottata, scelta giustificata unicamente dall’asserzione che l’O. fosse l’unica impresa in grado di provvedere adeguatamente anche al contratto oggetto della presente controversia, senza alcun esplicito richiamo alle norme che avrebbero potuto consentire il ricorso alla trattativa privata, che è un modo eccezionale di scelta del contraente,mancando ogni prova dei presupposti che legittimassero tale procedura.
Non appare rilevante che gli imputati siano stati prosciolti dai fatti relativi alla conclusione di detto contratto perchè il fatto non costituisce reato, perchè tale formula può indurre ad escludere esclusivamente la sussistenza del dolo, ma non l’illegittimità della procedura comunque adottata e quindi la nullità per tale causa del contratto.
Da ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto basato su titolo invalido".
2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia , indicato nella ritenuta assenza di prova dei presupposti che consentivano la stipula a trattativa privata del contratto 20 giugno 1991 n. 1219.
Assume la società ricorrente che la Corte di merito ha omesso ogni motivazione in ordine alle prove acquisite nel processo, ed in particolare della sentenza del Gip Palmisano del 5 luglio 2002, ed ha affermato erroneamente che il proscioglimento in sede penale non poteva rappresentare elemento probatorio perchè esclusivo solo del dolo penalmente rilevante,ove nella specie quel proscioglimento era fondato sul riscontro della piena legittimità del ricorso alla trattativa privata.
Sostiene la ricorrente che la Corte ha omesso altresì l’esame di tutte le difese e documentazione prodotte sul punto.
3. Il motivo è fondato.
Il giudice di merito nella motivazione della sentenza impugnata "ha ribadito quanto affermato nella propria sentenza n. 2107/2008", senza ulteriori argomentazioni.
Questa Corte a Sezioni Unite ,con sentenza n. 14814 del 4-6-2008, ha affermato che in linea di principio, il vincolo di consequenzialità necessaria delle vicende di diritto sostanziale non legittima, sul piano processuale, l’adozione di decisioni che siano carenti del requisito della autosufficienza, intesa come soddisfacimento dell’obbligo del giudice di pronunciarsi, in maniera esplicita, su tutta la domanda (art. 112 c.p.c.).
Ogni motivazione deve essere autonomamente controllabile attraverso il sistema delle impugnazioni, e comunque attraverso il sindacato di legittimità garantito dall’art. 111 Cost.. E’ noto che il diritto processuale è governato da principi fondamentali, spesso di rilevanza costituzionale, che non possono essere sacrificati in nome delle peculiarità di specifici rapporti sostanziali, in funzione di un malinteso principio di economia processuale, per così dire, "di risulta".
"La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purchè la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto".
4. Nella specie, il rinvio operato dalla Corte di appello ad altra propria sentenza, oltre a non consentire questo Giudice di legittimità la valutazione della relazione intercorrente fra i due giudizi-connessione, consequenzialità necessaria ,pregiudizialità – non contiene neanche in minima parte l’indicazione dei principi di diritto affermati nella sentenza richiamata e le ragioni del perchè essi siano idonei a sorreggere anche la decisione della presente controversia.
Infatti il giudice di merito ha pronunziato , dopo il generico riferimento alla propria sentenza, la nullità del contratto in oggetto per violazione delle regole si scelta del contraente, sul rilievo che mancava la prova dei presupposti che legittimassero tale procedura.
9. Tale proposizione è apodittica in quanto la Corte di appello ha ritenuto che nella fase procedimentale che ha preceduto la conclusione del contratto, la P.A. ha violato le regole imposte per la scelta del contraente, senza alcun riferimento alle regole violate rispetto alla concreta fattispecie negoziale in oggetto in quanto, se è vero che quando la pubblica amministrazione per la realizzazione delle sue finalità ricorre agli strumenti giuridici che sono ordinariamente propri dei soggetti privati deve seguire regole c.d.
dell’evidenza pubblica per la scelta del contraente privato, è anche vero che può ricorrere al più agile metodo della trattativa privata in presenza in alcune ipotesi che rendano più conveniente per la P.A. il ricorso a tale procedura.
10. Il giudice di merito ha omesso di indicare quali presupposti mancassero per legittimare il ricorso della P.A. alla trattativa privata, soprattutto in presenza della decisione del giudice penale che ha assolto gli imputati in relazione al contratto in oggetto, decisione di cui lo stesso giudice da atto in sentenza e che ha formato espresso oggetto della difesa della parte privata T..
L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri.
11. Con il ricorso incidentale si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1418 c.c..
Assume la ricorrente che la Corte di merito, nel dichiarare la nullità del contratto per violazione delle norme cogenti in tema di trattativa privatala omesso di valutare il più grave profilo di nullità connessa alla corruzione posta in essere dai vertici dell’O..
Viene formulato il seguente quesito di diritto: se la Corte di appello di Roma, a fronte dell’accertamento della corruzione e delle tangenti versate dai vertici della O., doveva configurare la nullità anche per tale profilo".
12. Il ricorso incidentale è inammissibile per genericità del quesito di diritto.
Il quesito in considerazione è del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asserita mente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris", (Cass. 2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. 26020/08).
13. La denunzia di vizio di motivazione è priva del momento di sintesi, che ha la stessa funzione del quesito di diritto, e deve indicare in modo riassuntivo i punti di illogicità e contraddittorietà che affliggono la sentenza impugnata. Cass, Sez. U, Sentenza n. 16528 del 2008.
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Roma che provvedere anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale,assorbiti gli altri;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a diversa sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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