Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-04-2013, n. 18245 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13/6/2011 il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola ha rigettato l’istanza di revoca o sospensione dell’ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico ministero in esecuzione dell’ordine impartito con la sentenza di condanna per violazioni edilizie del Pretore di Afragola in data 21/10/1991 (irrevocabile il 19/3/2003).

2. Avverso tale decisione il sig. R. propone ricorso in sintesi lamentando l’esistenza di violazione della legge in quanto l’ingiunzione a demolire non considera la pendenza di istanza di condono edilizio, risalente all’anno 1995, e non considera che l’intervento è impossibile in quanto l’ingiunzione concerne le opere realizzate al primo piano sulle quali esiste sopraelevazione realizzata nell’anno 2006 ed oggetto di separato procedimento penale non concluso con sentenza irrevocabile.

Motivi della decisione

1. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

2. Premesso che l’eventuale impossibilità o le difficoltà nel dare attuazione concreta al provvedimento conseguenti alle caratteristiche fisiche dell’opera debbono essere valutare e debbono trovare soluzione in sede di successiva individuazione delle modalità di esecuzione dell’ordine impartito e non possono incidere sull’effettività di questo, la Corte rileva che il provvedimento impugnato ha esaminato e valutato con motivazione corretta sul piano logico e interpretativo le questioni poste dal ricorrente.

3. Si osserva, infatti, nella motivazione dell’ordinanza, che la stessa relazione dell’ente comunale in data 9/5/2011 fissa l’esistenza di una situazione di fatto incompatibile con l’accoglimento della istanza volta ad ottenere il condono delle opere oggetto di condanna e suscettibili di demolizione. Con il che, applicati i principi fissati da questa Sezione con la sentenza n,38997 del 26/9/2007, in termini, il ricorso deve essere considerato manifestamente infondato.

4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

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