Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
letto il ricorso proposto dalla C. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano con la quale è stata respinta la domanda della stessa C. contro la Assicuratori dei L. di L. per il pagamento dell’indennizzo assicurativo per il furto di autovettura; rilevato che, benchè la sentenza sia stata depositata in data 29 gennaio 2009, il ricorso è affatto privo dei quesiti prescritti a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis, abrogato dalla L. n. 69 del 2009, con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti nei confronti di sentenze pubblicate a partire dal 4 luglio 2009 (cfr. art. 47 della legge in combinato disposto con l’art. 58);
ritenuto, dunque, che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte (che si difende con controricorso) delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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