Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-04-2013, n. 18244 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 25/10/2011 il Questore di Verona ha applicato al sig. B. le misure previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 in ciò ricompreso l’obbligo per la durata di tre anni di presentarsi avanti l’autorità di pubblica sicurezza in orario corrispondente allo svolgimento delle manifestazioni sportive cui partecipa la squadra di calcio Hellas Verona.

Tale provvedimento è stato notificato alla parte alle ore 10 del giorno 28/10/2011 e il Giudice delle indagini preliminari in sede lo ha convalidato su richiesta del Pubblico ministero con ordinanza emessa alle ore 11,30 del 29/10/2011.

2. Avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari il sig. B. propone ricorso, lamentando:

Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), del cit.

art. 6, comma 3 avendo il Giudice delle indagini preliminari emesso il provvedimento di convalida senza concedere alla parte il tempo necessario per provvedere alle attività difensive previste dalla legge.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento. La costante giurisprudenza di questa Corte ha fissato, a far data dalla sentenza n. 2741/2008, udienza 11/12/2007, Castellano (rv 238537), che la persona raggiunta dall’obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza ha diritto ad esercitare le proprie difese e a depositare eventuali memorie nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, termine corrispondente a quello che ha a disposizione il Pubblico ministero per inoltrare al giudice la richiesta di convalida.

2. Il mancato rispetto di tale termine, che costituisce essenziale presidio del diritto al contraddittorio rispetto a provvedimento che incide sulla libertà della persona, comporta l’annullamento dell’ordinanza giudiziale senza rinvio e la conseguente perdita di efficacia della misura imposta dal Questore (per tutte, Sez. 3, n. 18530 del 10/3/2010, Resca, rv 247041).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia del provvedimento del Questore di Verona in data 25/10/2011 limitatamente all’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Verona.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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