Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 16-04-2013, n. 17344 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La corte d’appello di Lecce (sez. dist. di Taranto), con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa in data 12 luglio 2011, con cui il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Taranto, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 356 cod. pen., P. F., legale rappresentante e direttore tecnico della società cooperativa a responsabilità limitata "Avvenire", aggiudicataria dell’appalto concorso per l’affidamento dei servizi di igiene urbana del Comune di Castellaneta, per avere commesso frode in pubbliche forniture nell’esecuzione del contratto sottoscritto il 25 novembre 2004, utilizzando per la raccolta dei rifiuti cassonetti vecchi e riverniciati al posto di quelli nuovi previsti dal disciplinare.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, che deduce:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e; per vizio di motivazione della sentenza risultante dal testo del provvedimento, e per insanabile contrasto della stessa con atti specificamente indicati;

b) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale per essere stata affermata la colpevolezza dell’imputato in relazione al periodo nel quale egli non ricopriva più il ruolo indicato nel capo di imputazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento per mancanza di motivazione della sentenza impugnata, che fonda la dichiarazione di colpevolezza:

a) sulla relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero che, secondo quando risulta dalla sentenza impugnata, aveva "accertato, previa verifica empirica fatta sulle strade, che molti dei cassonetti ivi presenti, erano di tipo diverso da quelli previsti in contratto ed erano stati verniciati in maniera molto approssimativa; alcuni portavano la dicitura "proprietà A.m.r.r.". Inoltre, erano tutti privi di targhette di identificazione del costruttore e della ditta operatrice del servizio";

b) sulle segnalazioni provenienti dal Comandante dei Vigili urbani e dal responsabile dei Servizi igiene urbana in ordine ai problemi causato all’utenza cittadina nell’estate del 2005 dall’esiguità del numero dei cassonetti, dalla vetustà e dal non corretto funzionamento di essi.

La Corte territoriale ha ritenuto che "l’appellante commise frode nella pubblica fornitura non dotando le strade cittadine di cassonetti nuovi, perfettamente funzionanti e dotati delle caratteristiche e delle diciture indicate in contatto. Non si trattò di semplice inadempimento contrattuale, ma di condotta fraudolenta, come emerge dalla riverniciatura grossolana di molti dei cassonetti presenti sulle strade e dal tentativo di occultare la loro vetustà e la provenienza da altra azienda".

2. Rileva il Collegio, con riferimento al primo motivo, che fondatamente il ricorrente si duole che la Corte d’appello, "partendo dal dato oggettivo che nello svolgimento dell’appalto del servizio fossero stati utilizzati anche cassonetti (di proprietà comunale) di vecchia fabbricazione e ritinteggiati", ha confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato, inferendo "in modo però apodittico, la circostanza che questi ultimi fossero stati utilizzati al posto di quelli nuovi previsti dal contratto di appalto".

Le affermazioni della sentenza riproducono sostanzialmente la motivazione del primo giudice, senza però fornire risposta agli specifici motivi dell’atto d’appello, secondo cui il giudice di primo grado aveva ignorato il dato storico-fattuale "che legittimava la presenza in loco di beni "fuori contratto": ovvero la circostanza che gli stessi fossero… in aggiunta, rispetto a quelli previsti dal disciplinare ed effettivamente messi a disposizione e utilizzati dalla cooperativa "Avvenire", e non già sostitutivi dei medesimi o aliud pro alio rispetto a quelli".

L’appellante aveva sorretto le sue affermazioni con un analitico elenco del numero e delle dimensioni dei cassonetti nuovi utilizzati, in conformità del contratto sottoscritto, facendo anche riferimento al verbale di constatazione del giorno 18 novembre 2004 e alla tabella di raffronto per mezzi ed attrezzature allagata alla relazione del consulente tecnico.

3. Orbene, nella sentenza impugnata manca ogni replica sul punto per neutralizzare gli elementi di fatto invocati dall’appellante.

Oggetto dell’accertamento del giudice, già in primo grado, ma soprattutto in sede d’appello proprio in forza delle deduzioni critiche dell’appellante, prima di ogni altra considerazione, era la verifica del fatto che l’impresa cooperativa avesse o meno messo a disposizione del servizio e utilizzato effettivamente tutte le attrezzature e i cassonetti previsti nel contratto stipulato.

Tutte le osservazioni della sentenza impugnata sulle segnalazioni relative al disservizio patito dagli utenti durante l’estate del 2005, sulla sussistenza di cassonetti non nuovi e riverniciati e sulla loro quota percentuale, possono acquistare valore soltanto se si accerta che il numero e le dimensioni dei cassonetti nuovi, forniti e utilizzati dalla cooperativa Avvenire, erano inferiori rispetto a quanto previsto dagli obblighi contrattuali; al contrario, esse risultano del tutto irrilevanti in caso di rispetto delle clausole sottoscritte dall’aggiudicatario dell’appalto.

E’ pertanto indispensabile una esauriente motivazione sul punto.

5. Assorbito il secondo motivo di ricorso, all’evidenza collegato all’esito dell’accertamento di merito relativo al quesito sopra indicato, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

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