Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 40 Impugnativa in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questo Consiglio, con la decisione n. 679/07, ha accolto un appello delle odierne ricorrenti ed ha dichiarato il loro diritto al risarcimento danni conseguente alla loro assunzione in servizio, in ritardo rispetto agli altri vincitori del concorso per titoli ed esami a 6 posti di assistente di asilo nido indetto, con delibera consiliare 27 febbraio 1986, n. 20, dal Comune di Casteldaccia.

Il risarcimento in favore delle suddette ricorrenti è stato commisurato alla metà della retribuzione e degli emolumenti percepiti dagli altri vincitori del concorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa delle stesse. In particolare, questo Consiglio ha ritenuto di apportare, in via equitativa, un abbattimento del 50% alla somma complessiva richiesta, che ammontava a Lire 137.274.663 per ciascuna delle interessate; pertanto, l’abbattimento ha operato su detto ammontare.

Le ricorrenti hanno, quindi, proposto il ricorso n. 170/09 per l’esecuzione del giudicato derivante dalla suddetta decisione n. 679/07.

Questo Consiglio, con la decisione n. 721/09, nell’accogliere il ricorso, ha statuito che l’ammontare del credito delle interessate, non più suscettibile di riesame ai fini della sua quantificazione da parte del giudice dell’ottemperanza, come vorrebbero le ricorrenti, andava incrementato degli interessi nella misura legale dal 23 luglio 2007 (data di deposito della sentenza della quale è stata chiesta l’ottemperanza) al soddisfo.

Questo Consiglio, atteso che il Comune non aveva dato alcun seguito alle richieste di soddisfo delle interessate, con la medesima pronuncia n. 721/09, ha dichiarato l’obbligo del Comune di Casteldaccia di dare esecuzione alla suddetta decisione n. 679/07 nel termine di 30 giorni dalla notifica di copia di detta pronuncia n. 721/09.

Per l’eventualità di infruttuosa scadenza di detto termine, il Collegio ha, da subito, incaricato dell’esecuzione il responsabile della ragioneria comunale, al quale ha assegnato il termine perentorio di 30 giorni dalla detta scadenza.

Con il gravame in epigrafe, le signore Be.Do. e Co.Ca. hanno proposto ricorso per la revocazione della suddetta pronuncia n. 721/09 per errore di fatto concernente l’esatta quantificazione dell’ammontare del credito dalle stesse vantato nei confronti del Comune di Casteldaccia. Le ricorrenti deducono che l’errore di fatto riguarda la percezione di un atto processuale e precisamente dell’atto di appello che ha introdotto il giudizio definito con la decisione n. 679/07.

Pare superfluo al Collegio riprodurre, ai fini del loro esame, i motivi di lagnanza in questa sede dedotti dalle ricorrenti in quanto il ricorso in epigrafe si appalesa inammissibile.

Questo Consiglio, infatti, già con la decisione n. 721/09 aveva statuito che l’ammontare del credito delle interessate non può formare oggetto di riesame da parte del giudice dell’ottemperanza.

Ciononostante, le ricorrenti hanno ritenuto di poter proporre, con ricorso per revocazione, nuovamente le medesime lagnanze dedotte con il ricorso per l’esecuzione di giudicato. Invero, il Collegio ritiene che la decisione n. 679/07 abbia, per definizione, già valutato tutti gli aspetti dedotti dalle ricorrenti con il sottostante ricorso n. 1182/05 ed, inoltre, avendo la sentenza n. 721/09, emessa in relazione al ricorso per l’esecuzione del giudicato nascente dalla predetta decisione n. 679/07, statuito che l’ammontare del credito delle interessate non può formare oggetto di riesame da parte del giudice dell’ottemperanza, non può che affermare l’inammissibilità del ricorso per revocazione di cui in epigrafe.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla si dispone per le spese e gli onorari del presente giudizio, non essendosi costituito il Comune intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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