Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13213

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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9 aprile 2003 Fondiaria SAI ha convenuto davanti al Giudice di pace di Este la s.r.l. B.C., chiedendone la condanna al pagamento di Euro 1.295,16, quale premio annuale relativo ad una polizza incendi, che sarebbe venuta a scadere il 16.11.2004. L’ingiunta ha proposto opposizione, disconoscendo la sottoscrizione apposta all’Appendice di polizza, che prorogava al 16.11.2004 la scadenza della polizza originaria, stabilita per il 16.11.1998.
La società ha proposto istanza di verificazione, che si è conclusa con l’accertamento da parte del CTU all’uopo nominato che la sottoscrizione non è autentica.
Il GdP ha accolto la domanda attrice, condannando la B.C. a pagare la somma richiesta, oltre alle spese di lite.
Quest’ultima ha proposto appello, affermando che il contratto di assicurazione, che veniva a scadere il 16.11.2002, era stato disdetto con lettera racc. 27 marzo 2002, e che la polizza non poteva ritenersi prorogata nei termini di cui all’Appendice, considerata la falsità del documento.
L’appellata ha resistito ed il Tribunale di Padova ha confermato la sentenza di primo grado.
La B.C. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste Fondiaria SAI con controricorso.
Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
1.- La sentenza impugnata ha respinto l’appello con la motivazione che, pur essendo l’Appendice inefficace, perchè priva di autentica sottoscrizione, l’assicurata avrebbe dovuto disdire il contratto in corso con lettera raccomandata almeno un mese prima dell’iniziale scadenza del 16.11.1998, ai sensi della clausola n. 12 dell’originaria polizza.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2702 cod. civ., e segg., poichè il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la sottoscrizione apposta all’Appendice di polizza non è autentica e che pertanto il contratto non poteva essere ritenuto prorogato fino al 2004.
3.- Va premesso che la sentenza impugnata è stata depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2006, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ., circa la formulazione a pena di inammissibilità dei quesiti, in relazione ai motivi di ricorso per violazione di legge.
Nella specie, pertanto, non era richiesta la formulazione dei quesiti, a cui la ricorrente ha comunque provveduto.
2.1.- Quanto al merito, il primo motivo è inammissibile, poichè non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma un capo della sentenza medesima che è conforme al principio che la ricorrente vorrebbe sentire affermato.
Si tratta del capo in cui il Tribunale ha affermato che l’Appendice di polizza non può essere utilizzata come fonte di prova.
3.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sul rilievo che il giudice di appello ha ritenuto tardivo l’esercizio del recesso, perchè avvenuto nel 2002, mentre la prima scadenza contrattuale era quella del 16.11.1998, accogliendo così un’eccezione non proposta da alcuno ed estranea all’oggetto del contendere. Lamenta altresì errore di giudizio e motivazione illogica e contraddittoria.
3.1. Il motivo è manifestamente fondato.
Da un lato non risulta che la SAI abbia mai eccepito la tardività del recesso esercitato dalla Boldrin in relazione alla scadenza del 16.11.2002, essendo controverso fra le parti non il rispetto della clausola n. 12 delle condizioni generali di polizza, bensì l’avvenuta proroga del contratto fino al 2004. Sicchè la sentenza impugnata è effettivamente incorsa nel vizio di ultrapetizione.
La sentenza è comunque errata nella motivazione poichè – anche ammesso che il contratto sia stato di anno in anno rinnovato, per mancata disdetta entro il 1998 – la comunicazione di recesso inviata dall’assicurata per la scadenza del 16.11.2002, pur se in ipotesi inefficace, sarebbe stata comunque idonea a produrre i suoi effetti per le scadenze successive, in virtù dei principi applicabili in tema di recesso dai contratti di durata (cfr., fra le altre, Cass. civ. Sez. 3, 30 maggio 2008 n. 14486; Idem, 15 aprile 2011 n. 8729).
4.- In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Padova, in diversa composizione, perchè decida la controversia sulla base delle domande e delle eccezioni effettivamente proposte dalle parti e con congrua e logica motivazione.
5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Padova, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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