Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 16-04-2013, n. 17343

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. M.P. ricorre per cassazione contro la decisione in epigrafe specificata, che ha confermato, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e riduzione della pena a otto mesi di reclusione, la sentenza pronunciata il 6 luglio 2010 dal Tribunale di Brindisi, nella parte in cui lo aveva condannato per il delitto di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen., introdotto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86, art. 3).
All’imputato, in qualità di rappresentante legale della G.S. s.r.l., è stato addebitato di non avere destinato allo scopo previsto (realizzazione nel Comune di Taranto di un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla fornitura di software e consulenza in materia informatica) i contributi, le sovvenzioni e i finanziamenti percepiti da S.I. spa – società a capitale pubblico, oggi denominata Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – rappresentati da somme a fondo perduto, nonchè da mutuo agevolato per la realizzazione di una specifica iniziativa imprenditoriale (L. 29 marzo 1995, n. 95, e succ. modd).
2. L’imputato ricorrente, a mezzo di difensore fiduciario, deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 185 c.p.;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 74 c.p.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e;
b) inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 316-bis c.p.;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo pecificamente indicati;
c) inosservanza o erronea applicazione delle legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e; e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e;
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente reitera una doglianza rigettata dalla sentenza impugnata, volta ad escludere la costituzione di parte civile di S.I. s.p.a., per mancanza di legittimazione, in quanto il soggetto leso dal reato di cui all’art. 316-bis c.p. è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui sono riconducibili le risorse finanziarie erogate.
Correttamente la Corte territoriale ha rigettato la censura, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, che ha già avuto modo di precisare, con motivazione che qui si intende richiamata, che ai fini della sussistenza del delitto di malversazione ai danni dello Stato, l’ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con l’organismo pubblico di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 26, per cui è tale qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, e che, infine, sia dotato di personalità giuridica (Sez. 6, n. 40830/2010, Rv. 248786, Marani).
Come è stato già affermato da questa sentenza, tutti i predetti elementi distintivi si ritrovano pienamente in S.I. s.p.a., società dotata di personalità giuridica, la cui attività è finanziata interamente con capitale pubblico ed è soggetta al controllo o alla vigilanza da parte dello Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico; istituita per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, quale Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (nuova denominazione), che agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo, l’innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori.
2. Senza pregio è anche il secondo motivo, con cui il ricorrente contesta, infondatamente per le ragioni già sopra evidenziate, che S.I. s.p.a., organismo erogatore dei contributi, delle sovvenzioni e dei finanziamenti, possa costituire l’ente pubblico di cui alla fattispecie prevista dall’art. 316-bis c.p..
3. Il ricorrente deduce ancora l’inosservanza di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla non configurabilità del delitto previsto dall’art. 316-bis c.p., assumendo che nel caso in esame il bene era stato già acquisito dall’azienda e che il contenzioso con la fornitrice C.C. s.r.l. concerneva la contestazione del pagamento e le questioni relative a un decreto ingiuntivo opposto, per cui non poteva ravvisarsi nel caso in esame alcuna mancata destinazione dell’agevolazione pubblica alle finalità per cui la stessa era stata concessa.
La Corte territoriale si è attenuta alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’elemento materiale del reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. si compone di un presupposto e della condotta: il primo consiste nell’avere l’agente, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica; la seconda consiste nell’avere distratto, anche parzialmente la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta.
Il delitto sussiste anche quando – come nel caso in esame – l’illecita destinazione del denaro o la distrazione di esso riguardi soltanto una parte del contributo e non rileva le modalità di erogazione del contributo (rateale o commisurata allo stato di avanzamento di realizzazione dell’opera). Rileva soltanto se il finanziamento ottenuto sia stato non utilizzato per lo scopo in vista del quale è stato disposto.
I giudici del merito hanno accertato non soltanto la mancata completa realizzazione dell’opera per cui il finanziamento e il contributo erano stati dati, ma altresì la precisa volontà, da parte della G.S. s.r.l. e dell’imputato (desunta anche dalle capziose contestazioni per sottrarsi al pagamento verso C.C. s.r.l.) di non voler dare effettivo corso all’attività programmata, ciò che trasforma la critica del ricorrente in una censura di merito, sottratta alla competenza di questa Corte di legittimità, in considerazione dell’esauriente e plausibile motivazione offerta dalla sentenza impugnata, giuridicamente corretta e indenne da vizi logici censurabili ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
4. Inammissibile, per violazione della lett. c) degli artt. 581 e 591 c.p.p., è l’ultimo motivo, con cui si lamenta, con assoluta genericità, l’eccessività della pena.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dal ricorrente a pagare le spese processuali e a rifondere quella della parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè a rifondere quelle sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

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