Corte di Cassazione, Sentenza n. 18384 del 2011 Stranieri ricongiungimento familiare; Si anche per il fratello malato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Il Tribunale di Bologna, con decreto del 20.1.2009, ha accolto il ricorso proposto da F. L. (cittadina italiana) tendente ad ottenere il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del fratello O. L. e la Corte di appello di Bologna, con decreto del 14.5.200S, ha accolto il reclamo del Ministero degli Affari Esteri, così revocando il provvedimento del Tribunale.
Ha osservato la Corte di appello che F. L, conseguita la cittadinanza italiana, ha ottenuto il ricongiungimento con i suoi genitori pur non potendo ignorare che si sarebbe determinata una situazione di abbandono del fratello, affetto da malattia cronica invalidante. Talché se O. L. si trovava nelle condizioni previste dall’art. 3 del decreto_legislativo_30_2007 ciò era dipeso da scelte consapevoli e volontarie della sorella e siffatta situazione non era meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Contro il provvedimento della Corte di appello F. L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
Il Ministero intimato non ha svolto difese.
1. 1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2007.
Formula il quesito: se: l’art. 3, comma 2, lettera a) d .lqs. n. 30 del 2007 che testualmente prevede <>
richiede, ai fini della sua applicazione, che venga accertato che il soggetto richiedente il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare non abbia determinato o concorso a determinare la situazione che impone che il cittadino dell’Unione assista personalmente il familiare che versi in gravi condizioni di salute>>.
3.- Osserva la Corte che l’unico motivo di ricorso è fondato perché l’art. 3, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 30 del 2007 non richiede altro requisito- ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento con altro familiare diverso da quelli definiti all’art. 2 che quello di essere a carico o di convivere, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale ovvero la ricorrenza di gravi motivi di salute che impongano che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente. Gravi motivi che il provvedimento impugnato espressamente riconosce come sussistenti ma erroneamente ritenuti neutralizzati da un precedente comportamento della cittadina italiana non contemplato dalla norma.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 07.09.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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