Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 10-04-2013, n. 16374

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 4.12.2009 il Tribunale di Udine condannava alla pena di tre mesi di reclusione C.P. e M.A. per il reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p..
Ai due imputati (il primo in qualità di Direttore sanitario e il secondo di titolare e legale rappresentante dell’ambulatorio M. srl di M.A. & C.) veniva addebitato il concorso in abusivo esercizio della professione di medico odontoiatra: il M., odontotecnico, per avere esercitato la professione senza titolo abilitativi il C. per averlo consapevolmente favorito in tale attività.
2. La Corte d’appello di Trieste, con la decisione in epigrafe indicata, in parziale riforma della prima sentenza, ha dichiarato l’estinzione del reato per i fatti commessi sino al (OMISSIS), per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in due mesi di reclusione, sostituita con quella di Euro 760 di multa.
3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione i due imputati.
3.1. Il C. deduce "violazione dell’art. 606 c.p., lett. a) ed erronea applicazione della legge penale e conseguente vizio di motivazione ex art. 606, lett. e)".
3.2. Il M., che aveva denunciato carenza assoluta di motivazione in relazione alle doglianze pur indicate in sentenza, con dichiarazione datata 18 gennaio 2013, ha rinunciato all’impugnazione.
Motivi della decisione
1. Per motivi diversi va adottata declaratoria d’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
2. Il C. lamenta che gli era stata contestata una responsabilità colposa per omessa vigilanza sull’attività del M. e che, del tutto apodittivamente, è stata ritenuta la sua consapevolezza dell’attività illecita dell’odontotecnico.
In realtà le due sentenze di merito hanno chiaramente ed esaurientemente dimostrato che nel laboratorio odontoprotesico della M. s.r.l. si erogavano prestazioni tipicamente odontoiatriche da parte del M., odontotecnico e amministratore unico della società, che esercitava abusivamenmte la professione odontoiatrica in maniera sistematica, continuativa e organizzata.
Le dichiarazioni testimoniali dei pazienti e degli ufficiali di polizia giudiziaria e l’accertata presenza nel laboratorio del dott. C., unico abilitato alla professione, il quale consentiva al M. il libero e costante accesso al locale in cui si effettuavano le prestazioni dentistiche, fonda il ragionevole convincimento della piena consapevolezza dell’imputato circa l’abusiva attività esercitata dall’odontotecnico (sostanzialmente suo datore di lavoro).
Il ricorso del C. – al di là degli errori formali della rubrica, sopra riportata – si risolve, pertanto, in una serie di censure di fatto all’apprezzamento motivatamente probatorio ritenuto dai giudici di merito.
3. L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del M. determina l’inammissibilità della sua impugnazione.
4. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare per il C. nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte; per il M. in Euro 300, in considerazione della sopravvenuta rinuncia al ricorso. Entrambi i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri), liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, il M. a quello della somma di Euro trecento alla cassa delle ammende, il C. a quello della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Condanna entrambi i ricorrenti a rifondere le spese sostenute della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013

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