Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13210

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Svolgimento del processo

Il 25 novembre 2002 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di riconoscimento della vincita della lotteria istantanea" Roulette" correlata al biglietto n. (OMISSIS), proposta da R.S. nei confronti del Ministero delle finanze.

La sentenza appella dal R. è stata confermata dalla Corte di appello di Roma il 2 gennaio 2006.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il R., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero delle finanze.

Motivi della decisione

In punto di fatto va posto in rilievo che il R. conveniva il Ministero delle finanze, onde sentirlo condannare al pagamento di una asserita vincita nel concorso della lotteria istantanea Roulette, correlata al biglietto n. (OMISSIS). A sostegno della domanda produceva una fotocopia da cui appariva il n. 1 al centro dell’area circolare posto sulla destra del biglietto, corrispondente ad altro identico numero nella zona della stessa cerchiatura corrispondente alla vincita di L. 50 milioni.

Il documento prodotto dallo stesso R. conteneva il numero 1, ma all’altezza di tale zona era visibile solo un cerchietto parzialmente abraso da cui non si intravedeva con chiarezza la presenza di un numero e del numero uno, che avrebbe decretato la vincita.

Il documento originale, ossia il tagliando che avrebbe decretato la vincita,veniva verificato dal Poligrafico dello Stato.

Dalla verifica era emerso che il numero in questione non era l’uno, ma il quattro, per cui il cosiddetto numero uno non era attendibile.

A fronte di ciò, il ricorrente censura la sentenza impugnata con la prima doglianza, con la quale si duole che il giudice dell’appello sì sarebbe soffermato solo sulla fotocopia, senza disporre alcuna CTU sulla verifica e per non avere, quel giudice, ordinato l’esibizione dell’ originale del tagliando, non in suo possesso, ma in possesso del Ministero (violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 112, 115, 116, 118 e 213 c.p.c., in relazione all’art. 363 c.p.c.).

Il motivo va disatteso, per la semplice ragione, che come si evince dalla sentenza impugnata, il R. non ha avanzato alcuna richiesta di esibizione dell’originale ex art. 210 c.p.c. (p. 3 sentenza impugnata).

Del resto, si tratta di un potere discrezionale del giudice del merito, utilizzabile quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, per cui la mancata iniziativa del giudice non è sindacabile in cassazione nemmeno sotto il vizio motivazionale (Cass. n. 4375/10; Cass. n. 22196/10; Cass. n. 23120/10) di cui tratta il secondo motivo (omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso – art. 360 c.p.c., n. 5) e che, sotto questo profilo appare come una ripetizione del primo in buona sostanza (Cass. n. 20958/06).

Peraltro, la CTU non poteva trovare ingresso perchè era sollecitata allo scopo di colmare lacune probatorie e non si concretava in un accertamento tecnico (giurisprudenza costante).

Pertanto il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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