Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 10-04-2013, n. 16373

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.A. ricorre per cassazione contro la decisione in epigrafe indicata, che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pescara, in data 19.10.2006, lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p., commessi in danno di agenti della Guardia di Finanza in data (OMISSIS).

2. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione della sentenza in riferimento a specifici motivi d’appello e manifesta illogicità della stessa sia nella parte in cui apoditticamente afferma, quale dato di prova logica, che "non sarebbe stato necessario l’intervento del personale della Polizia di Stato se l’imputato, al momento del controllo, si fosse comportato tranquillamente"; sia sul punto relativo al diniego di revoca della sospensione condizionale della pena.

3. Non risultando cause d’inammissibilità del ricorso, va fatta applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 1, che impone al giudice l’obbligo d’immediata declaratoria dell’estinzione del reato, se riconosce essersi consumato il previsto tempo di prescrizione (art. 129 c.p.p., comma 1).

4. Nel caso in esame, la prescrizione dei reati, commessi il (OMISSIS), si è realizzata il 23 marzo 2012.

5. Va, perciò, annullata senza rinvio la sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *