Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 10-04-2013, n. 16372

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza con cui, in data 11 giugno 2007, il Tribunale di Chiavari aveva condannato P.C. alla pena di due mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per il delitto di cui all’art. 388 c.p. (elusione del provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento delle sue figlie minori), a seguito di querela presentata dal marito D.A. in data (OMISSIS).

2. Contro la sentenza ricorre l’imputata, che deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), assoluta mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame, tempestivamente presentato dal difensore fiduciario.

3. Il motivo dedotto è fondato, emergendo dalla sentenza impugnata che la Corte territoriale ha preso in considerazione (nella parte descrittiva e in quella valutativa) i quattro motivi di gravame presentati dall’avv. E. Quacquaro, difensore d’ufficio dell’imputata (irreperibile in primo grado), mentre ha ignorato l’atto d’appello tempestivamente presentato dal difensore fiduciario avv. P. Boglioio, successivamente nominato dall’imputata.

4. Tuttavia, in presenza dell’obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato (art. 129 c.p.p.) e dell’ovvio principio di economia processuale che preclude di svolgere attività inutili, è inibito al giudice di legittimità, in presenza di una causa estintiva del reato, di prendere in considerazione vizi logici della sentenza, che pur potrebbero teoricamente condurre all’annullamento con rinvio.

Il giudice del rinvio, infatti, si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l’obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato dalle Sezioni Unite (cfr.

da ultimo Sez. U, n. 35490/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

5. Risultando il reato prescritto ex art. 157 c.p., e ss, la sentenza va annullata senza rinvio, con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello per le statuizioni civilistiche.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione e rimette le parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013
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