Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13208

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Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. il Comune di San Chirico Raparo proponeva opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione della somma di Euro 28.366,83 emessa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Potenza in data 05.08.2005, comunicata in data 12.09.2005, all’esito della procedura di espropriazione promossa da C.G. nei suoi confronti e presso il terzo tesoriere del Comune, Banca Popolare del Materano. Deduceva, tra l’altro, l’impignorabilità delle somme assoggettate ad esecuzione, in quanto vincolate al soddisfacimento di esigenze pubblicistiche con Delib. 12 luglio 2004, n. 62.

Resisteva il creditore opposto, mentre il terzo pignorato rimaneva contumace.

La causa era decisa con sentenza in data 03.11.2006, con la quale l’adito Tribunale di Potenza accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava la nullità dell’ordinanza di assegnazione e la improcedibilità dell’esecuzione forzata intrapresa dal C. nei confronti del Comune; spese compensate.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. G., svolgendo un unico articolato motivo.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, in considerazione del tenore della dichiarazione del terzo tesoriere del Comune, attestante l’esistenza di delibera anteriore al pignoramento che assoggettava al vincolo di destinazione di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, una somma superiore al saldo attivo disponibile, ritenendo che la prova del fatto preclusivo di tale vincolo dovesse essere fornita dal creditore procedente, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture o della delibera di impegno.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3), nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., n. 5). Al riguardo parte ricorrente deduce l’erroneità del criterio di regolazione della prova assunto dal Giudice a quo, rilevando che spetta al debitore dare la prova dei fatti costitutivi dell’impignorabilità e che nello specifico – anche in considerazione del principio della riferibilità o della c.d. vicinanza della prova – faceva carico all’ente locale l’onere di dimostrare non solo l’esistenza del vincolo di cui al cit. art. 159 e della notifica al Tesoriere, ma anche la mancata effettuazione dei pagamenti preferenziali. Nel quesito che correda il diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., si chiede, quindi, l’affermazione del principio di diritto in materia e segnatamente "se la mancata esecuzione di pagamenti non preferenziali evvero, in caso di esecuzione di essi, il rispetto dell’ordine cronologico, costituisca un requisito intrinseco della condizione per la impignorabilità della somma giacente presso il tesoriere ed in ogni caso se competa al debitore esecutato, piuttosto che al creditore procedente, l’onere di una simile prova".

2. La questione che pone il motivo di ricorso va risolta alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte che – a partire dalla sentenza 16.9.2008, n. 23121, espressamente richiamata e condivisa in massima parte anche dalle successive 27 maggio 2009, n. 12259 e 26 marzo 2012, n. 4820 – ha affrontato le problematiche che si agitano nel presente giudizio, affermando principi di diritto cui questo Collegio intende dare continuità.

Rinviando, senz’altro, alle argomentazioni diffusamente svolte nelle sentenze sopra richiamate, può qui rammentarsi – quanto alla questione della prova delle condizioni sostanziali di rilevanza della impignorabilità – che vanno distinti due momenti, quello del processo esecutivo e quello del giudizio di cognizione, che si apre con la opposizione agli atti esecutivi, che creditore procedente o debitore possono proporre, impugnando l’uno l’ordinanza che dichiara nullo il pignoramento, l’altro l’ordinanza che assegna le somme, segnatamente precisandosi che:

a) quanto al primo momento, nel regime dell’espropriazione forzata di somme giacenti i presso il tesoriere – quale risulta dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nell’interpretazione predicata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 211 del 2003 – è dovere del tesoriere, in quanto ausiliare del giudice, dichiarare sia se esistono presso di lui somme di cui è debitore verso l’ente locale sia quale ne è la condizione in rapporto alla delibera comunale di destinazione a lui notificata ed ai pagamenti successivi; in tal caso spetta al giudice dell’esecuzione, anche di ufficio e perciò in caso di assenza dell’ente locale debitore, accertare, in base alla documentazione depositata ed alle osservazioni fatte dal creditore procedente, se il pignoramento sia nullo per essere caduto su somme vincolate in base alla delibera, notificata al tesoriere, che non abbia perso efficacia per la condizione preclusiva rilevata dal giudice delle leggi (consistente nell’emissione, dopo l’adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell’ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso);

b) quanto al giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso contro l’ordinanza di nullità dal creditore procedente, spetta all’opponente allegare, in termini non generici, i pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre spetta all’ente locale dare la prova che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico:

ciò in applicazione del principio c.d. della vicinanza della prova, dal momento che il comune, diversamente dal privato, è nelle condizioni di fornire tale dimostrazione con la documentazione in possesso suo e del tesoriere circa i procedimenti di erogazione della spesa.

In particolare il Collegio – condividendo l’impostazione assunta da Cass. n. 23727 del 2008 – rileva che la questione della regolazione dell’onere della prova delle condizioni di impignorabilità, nel caso, come quello che qui ci occupa, dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’ente pubblico avverso l’ordinanza di assegnazione, va risolta alla stregua dei principi sopra richiamati, nel senso che l’onere della prova dell’ente pubblico non si esaurisce nella dimostrazione dell’esistenza della delibera di destinazione delle somme – come ritenuto nella decisione impugnata occorrendo anche la dimostrazione che la delibera non ha perso efficacia per non essere stata seguita da pagamenti per debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico, fermo restando che tale onere probatorio va modulato in relazione ai contenuti della dichiarazione del tesoriere e alla documentazione dallo stesso prodotta, nonchè alle contestazioni svolte dal creditore procedente, posto che spetta a quest’ultimo addurre circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell’indicata condizione preclusiva (così Cass. n. 4820 del 2012).

Ciò posto e considerato che la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra indicati, segnatamente ritenendo che spettasse al creditore procedente dimostrare l’esistenza di pagamenti "non privilegiati", il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della stessa sentenza e rinvio al Tribunale di Potenza, in persona di altro giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Potenza in persona di altro giudice.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
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