Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 10-04-2013, n. 16352

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Svolgimento del processo

Il V. è sottoposto a procedimento penale originariamente assegnato alla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo; in data 19.7.2012 il Presidente del Collegio, ravvisata una causa di incompatibilità formulava dichiarazione di astensione dalla trattazione del procedimento penale; immediatamente dopo il Pubblico Ministero formulava la richiesta di sospensione dei termini di efficacia della custodia cautelare in carcere ex art. 304 c.p.p., comma 2^; il 20.7.2012 la terza sezione del tribunale (successiva assegnataria del procedimento a seguito di provvedimento presidenziale) adottava il provvedimento di sospensione dei termini di carcerazione senza raccogliere la conclusioni delle parti sul punto, ed il V. proponeva quindi reclamo al Tribunale del riesame che rigettava il provvedimento.

La difesa pertanto, impugnando quest’ultimo provvedimento denuncia:

p. 1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1^, lett. b), la violazione dell’art. 304 c.p.p., comma 2, art. 42 c.p.p., comma 2, art. 12 preleggi. In particolare la difesa denuncia l’erroneità della pronuncia nel punto in cui afferma che "la dichiarazione di astensione non comporta l’inefficacia degli atti del giudizio, ma solo di quelli compiuti al momento dell’emissione del provvedimento di accoglimento dell’astensione o della ricusazione in poi, i cui effetti si producono ex nunc", trattandosi di ragionamento non pertinente con la fattispecie concreta. La difesa lamenta in particolare che il Tribunale ha omesso di considerare che la richiesta del Pubblico Ministero di disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare e la successiva opposizione erano intervenute successivamente alla dichiarazione di astensione formulata dal Tribunale, con la conseguenza che la successiva attività effettuata dalle parti sarebbe priva di efficacia, alla luce anche della considerazione che non era intervenuto nessun provvedimento del Presidente del tribunale ai sensi dell’art. 42 c.p.p.. La difesa sostiene che il Pubblico ministero avrebbe avuto di formulare una nuova richiesta di dichiarazione di sospensione dei termini processuali avanti ad un nuovo collegio, il quale avrebbe dovuto instaurare un valido ed effettivo contraddittorio fra le parti, la cui mancanza ha determinato una nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c).

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In primo luogo va osservato che nessuna sanzione processuale è prevista per il caso in cui il Pubblico ministero o qualsiasi delle altre parti processuali formuli richieste al collegio di cui faccia parte uno dei giudici che abbia formulato dichiarazione di astensione dal procedimento penale. Di qui consegue che l’istanza del Pubblico ministero di applicare la sospensione dei termini di carcerazione preventiva ex art. 304 c.p.p., è del tutto legittima, perchè formulata nei modi di legge, cioè con atto formulato ad un Tribunale regolarmente costituito.

In secondo luogo va rilevato che la dichiarazione di astensione di un componente del collegio giudicante, assume efficacia solo dal momento in cui detta dichiarazione venga accolta dall’organo competente (v.

In tal senso Cass. Sez. 2^, 23.11.2005, n. 42351, in Ced. Cass. Rv 232936 e nello stesso senso, argomentando a contrario Cass. SU 27.1.2011, n. 23122, in Ced Cass Rv 249734.

Pertanto, nel caso in esame la richiesta formulata dal Pubblico ministero e le conclusioni formulate dalle parti private sono state rese avanti ad un collegio correttamente incardinato e nell’esercizio pieno delle proprie funzioni, non risultando che la momento della formulazione delle osservazioni delle parti fosse già stata accolta la istanza di astensione.

Sotto questo profilo, va ancora osservato che la denunciata mancata indicazione da parte del Presidente del Tribunale circa l’efficacia degli atti eventualmente compiuti dal giudice astenutosi (o ricusato) nel caso in esame non ha rilevanza posto che non sono messi in discussione questioni riguardanti "atti" compiuti da un Tribunale di cui un componente ha dichiarato di astenersi, ma "attività processuali" delle parti: proposizioni di istanze del pubblico ministero e formulazione delle conclusioni delle parti private, raccolte regolarmente a verbale e sulle quali il Tribunale ha preferito soprassedere dalla decisione.

La decisione inerente alla sospensione dei termini di carcerazione preventiva ex art. 304 c.p.p., comma 2, resa da un Tribunale in composizione diversa rispetto a quello avanti al quale era stata formulata la istanza del Pubblico ministero e le osservazioni delle parti non presuppone (perchè non richiesto dalla legge processuale) la rinnovazione dell’attività delle parti processuali fra le quali si sia svolto regolare contraddittorio, non trattandosi di materia riguardante attività probatoria.

Per le suddette ragioni, il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013
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