Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13207

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Svolgimento del processo
Con sentenza in data 16.06.2006, il G.O.T. di Vigevano – decidendo nella contumacia della parte convenuta opposta – accoglieva l’opposizione proposta da C.M. e da P.A.A. A. avverso il precetto ad essi notificato in data 04.11.2003 dall’I. s.p.a., quale procuratore speciale della S I T s.r.l. e, per l’effetto, dichiarava nullo il precetto, condannando l’opposta al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della decisione il G.O.T. poneva la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata in via pregiudiziale dagli opponenti, osservando che nessuno elemento riconduceva il precetto al Tribunale di Vigevano e che, piuttosto, tenuto conto che gli opponenti risiedevano nel circondario di Pavia e che nello stesso circondario si trovava il bene ipotecato, era da ritenere che l’eventuale esecuzione si sarebbe svolta in (OMISSIS).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I. s.p.a. nella indicata qualità, svolgendo due motivi.
Parte ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata con conseguente rinvio al giudice del merito ovvero che questa Corte, decidendo nel merito, dichiari l’incompetenza territoriale del giudice dell’opposizione a precetto che ha pronunciato l’impugnata sentenza e la competenza territoriale del Tribunale di Pavia a decidere sull’opposizione a precetto, nonchè la sussistenza di tutti i requisiti di legge previsti a pena di nullità per la validità del precetto.
Hanno resistito C.M. e P.A.A., depositando controricorso e deducendo, sotto vario profilo, la tardività e l’inammissibilità del ricorso, anche per difetto di legittimazione attiva di I. e chiedendo la condanna della stessa parte per lite temeraria.
E’ stata depositata memoria da parte ricorrente.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va osservato che la notificazione della sentenza al procuratore nominato in precetto presso il domicilio eletto nel precetto non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, posto che l’art. 480 cod. proc. civ., comma 3, si riferisce unicamente alle notifiche dell’eventuale opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre per la notificazione della sentenza che ha definito il giudizio introdotto da tale opposizione, nella contumacia della parte precettante, andava seguita la regola generale di cui all’art. 292 cod. proc. civ., per la notifica al contumace (cfr. Cass. 12 maggio 1999, n. 4706; Cass. 19 gennaio 2005, n. 1063).
1.1. Ciò posto e precisato altresì che l’altra notificazione della sentenza, eseguita unitamente al precetto presso la sede della parte sostanziale (S I T s.r.l.), risulta funzionale ai fini esecutivi, ritiene il Collegio che il ricorso è, comunque, destinato a essere dichiarato inammissibile sotto il profilo della carenza della legittimazione processuale della ricorrente s.p.a.
I..
Valga considerare che I. s.p.a., nell’intestazione del ricorso per cassazione, dichiara di agire "nella sua qualità di procuratore della S I T S.R.L." e che, pertanto, nella indicata qualità deve ritenersi conferita la procura speciale di cui all’art. 365 cod. proc. civ., a margine dello stesso ricorso per cassazione, sottoscritta dal direttore generale della stessa I.. Si tratta di una qualità già indicata nell’atto di precetto (con la conseguenza che la parte sostanziale del processo va individuata, come sopra rilevato, nella s.r.l. S.P.V. IEFFE TRE s.r.l.), ma non documentata in atti, ancorchè posta in discussione da parte resistente, che ha specificamente contestato la permanente operatività della procura indicata nel precetto, allegando (e dimostrando) che in sede di pignoramento, seguito al precetto, la stessa I. ha "speso" la qualità di procuratore di altra società.
E’ ben vero che l’indicata qualità non era stata posta in discussione nel giudizio di merito sull’opposizione a precetto e che l'(eventuale) cessione del credito azionato in sede esecutiva non incide sulla legittimazione della parte sostanziale nel giudizio di opposizione, avuto riguardo al principio di cui all’art. 111 cod. proc. civ.; tuttavia non risulta, nè è dedotto che la procura speciale di cui l’I. s.p.a. si è avvalsa per intimare precetto, la abilitasse anche – per iscritto ed espressamente, come previsto dall’art. 77 cod. proc. civ. – a proporre il ricorso per cassazione, dal momento che – come si è detto – non è stata allegata in atti.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Invero questa Corte è costante nel ritenere che qualora il soggetto che in veste di parte formale proponga il ricorso per cassazione nella affermata qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale ed in detta qualità di rappresentante volontario rilasci il mandato per il giudizio di cassazione, ma non produca nè con il ricorso nè successivamente ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., i documenti che giustifichino quella qualità, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., in quanto la S.C. non è posta in condizione di poter valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed in particolare la facoltà di proporre ricorso per cassazione, che è essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale e dev’essere controllata dalla Corte anche d’ufficio (a differenza della sussistenza della rappresentanza organica, la cui mancanza dev’essere eccepita da chi la neghi), senza che in contrario possa rilevare nè la mancata eccezione del resistente nè la circostanza che quel soggetto sia lo stesso che aveva, sempre nella detta qualità, riassunto il giudizio a seguito di precedente cassazione con rinvio e che tale qualità debba reputarsi implicitamente controllata dal giudice del rinvio che ha pronunciato la nuova sentenza assoggettata a ricorso per cassazione (Cass. 27 maggio 2005, n. 11285).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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