Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13205

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 23 luglio 2002 B.R., quale erede di B.A., propose opposizione avverso il precetto notificato il 6 giugno 2002, con il quale era stato intimato ad B.A. il pagamento della somma di Euro 5.784,51.
Dedusse, a sostegno del mezzo, la nullità del precetto, in quanto notificato a tutti gli eredi di B.A., collettivamente e impersonalmente, piuttosto che agli stessi singolarmente; nel merito eccepì la prescrizione dei titoli cambiar, emessi e scaduti negli anni 1985 e 1986, nonchè l’infondatezza della pretesa, essendo stato il credito azionato interamente pagato.
Sulla base di tali premesse, l’opponente chiese, quindi, che il precetto fosse dichiarato nullo e inefficace Costituitasi in giudizio, la convenuta contestò le avverse affermazioni.
Con sentenza del 23 febbraio 2006 il Tribunale di Castrovillari, qualificato il mezzo proposto come opposizione agli atti esecutivi, l’ha dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, termine entro il quale il mezzo andava azionato.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte B.R., formulando due motivi.
Resiste con controricorso M. G. & C. s.a.s..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l’impugnante denuncia mancanza assoluta di motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Sostiene che il giudice di merito avrebbe in maniera del tutto apodittica qualificato l’opposizione a precetto quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., laddove il mezzo proposto era un’opposizione all’esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ., come tale svincolata dal termine di decadenza previsto dalla legge. E invero con esso l’opponente aveva inteso far valere la prescrizione dei diritti posti a base del precetto e, soprattutto, l’avvenuto pagamento del debito.
2. Con il secondo mezzo il ricorrente, lamentando violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., torna a sostenere che egli, avendo contestato il diritto dell’esecutante di chiedere il pagamento del vantato credito, per essere lo stesso già stato integralmente estinto, aveva proposto un’opposizione rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 615 cod. proc. civ..
3. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondate. La differenza fra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l’an dell’azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell’azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell’istante ad agire in executivis. Ne deriva che l’opposizione volta a far valere l’insussistenza del credito azionato, ovvero la prescrizione del diritto, o ancora a contestare il quantum della pretesa azionata, integra un’opposizione all’esecuzione, come tale sottratta al termine di decadenza previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. civ. 17 novembre 2009, n. 24215;
Cass. civ. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. civ. 18 febbraio 2008, n. 4022).
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *